Sentenza del 26/09/2019 n. 5487 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - S.r.l. estinta - Prosecuzione di fatto dell'attività - Trasferimento ai soci dell'obbligazione tributaria - Notificazione ai soci dell'atto impositivo - Legittimità della notificazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stata contestata la legittimità della notificazione di un atto impositivo effettuata nei confronti dei soci di una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese, oltre che presso la sede sociale. La contestazione si fondava, in sostanza, sull'estinzione della società e sull'asserita impossibilità di notificare l'atto ai soci per obbligazioni originariamente riferibili alla società.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La notificazione dell'atto impositivo ai soci è stata ritenuta legittima, anche presso i soci che avevano operato come rappresentanti della società, in applicazione degli artt. 138, 139, 141 e 145 c.p.c. e degli artt. 2367 e 2386 c.c. La cancellazione della società dal registro delle imprese non determina necessariamente l'estinzione dei rapporti giuridici pendenti: quando residuano obbligazioni sociali, si verifica un fenomeno successorio e il debito si trasferisce ai soci. I soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione oppure illimitatamente, secondo il regime di responsabilità applicabile durante la vita della società.
Norme richiamate
Disciplina la notificazione in mani proprie e concorre a individuare modalità valide di consegna dell'atto al destinatario.
Disciplina la notificazione nella residenza, dimora o domicilio del destinatario.
Riguarda la notificazione presso il domiciliatario e contribuisce al quadro delle modalità di notificazione applicabili.
Disciplina la notificazione alle persone giuridiche e consente di considerare, secondo le circostanze, la sede dell'ente e le persone che lo rappresentano.
È richiamato nel quadro delle norme societarie relative ai rapporti e ai poteri interni della società.
È richiamato con riferimento alla rappresentanza e alla continuità dei rapporti societari rilevanti per la notificazione.
Cass. ord. n. 12953/2017
Conferma la possibilità di notificare atti ai soci di una società estinta quando residuano rapporti giuridici e obbligazioni facenti capo alla società.
Cass. n. 6070/2013
Afferma che l'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese può produrre un fenomeno successorio, con trasferimento delle obbligazioni ai soci secondo i limiti della loro responsabilità.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisce automaticamente l'accertamento o la riscossione di debiti tributari già riferibili alla società.
- Quando l'estinzione della società non elimina tutti i rapporti giuridici pendenti, le obbligazioni sociali possono trasferirsi ai soci secondo un meccanismo successorio.
- La responsabilità dei soci dopo l'estinzione dipende dal tipo di società e dal regime di responsabilità applicabile durante la vita dell'ente: può essere limitata a quanto riscosso in liquidazione oppure illimitata.
- La notificazione di un atto impositivo può essere validamente effettuata non solo presso la sede sociale, ma anche ai soci che abbiano rappresentato la società, purché siano rispettate le regole processuali sulla notificazione.
- Per contestare efficacemente la notificazione non è sufficiente invocare la sola cancellazione della società: occorre verificare concretamente il destinatario, la qualità del socio, il ruolo di rappresentante, le modalità di consegna e i limiti della responsabilità tributaria trasferita.
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