Cassazione Civile, Ordinanza n. 22880/2024 del 16/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio a una cassa previdenziale professionale e dalla conseguente richiesta di contributi minimi per l'anno 2013, formalizzata tramite cartella di pagamento per euro 4.732,29. Il destinatario della cartella, già iscritto all'albo professionale dei geometri, aveva opposto l'atto sostenendo che i proventi percepiti derivassero da incarichi societari e non dall'esercizio della libera professione in senso stretto. Il tribunale aveva respinto l'opposizione ritenendo sufficiente, ai fini dell'obbligo contributivo, la veste di socio e amministratore di società, anche di capitali, in quanto attività comunque connesse alle competenze tecniche del geometra; aveva inoltre escluso che la contemporanea iscrizione alla gestione artigiani INPS impedisse l'iscrizione alla cassa. La corte d'appello, invece, aveva accolto il gravame del professionista, affermando che mancasse una connessione necessaria tra l'attività societaria svolta e l'esercizio della professione di geometra, e che non fosse quindi dovuta la contribuzione alla cassa. La cassa previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione della disciplina che lega iscrizione all'albo e iscrizione alla cassa e che renderebbe dovuta la contribuzione minima anche in caso di esercizio saltuario o occasionale della professione; (2) violazione delle norme che disciplinano i poteri normativi delle casse privatizzate e lo statuto della cassa, per avere la corte territoriale escluso la legittimità della previsione statutaria sull'automatismo iscrizione albo/iscrizione cassa; (3) violazione delle norme sull'onere della prova e sulla disciplina previdenziale di categoria, per non avere considerato che, in costanza di iscrizione all'albo, sono rilevanti anche attività atipiche, come l'amministrazione di società, salvo che sia dimostrata una specifica causa esonerativa regolamentare. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi, richiamando il proprio orientamento secondo cui l'iscrizione all'albo dei geometri è condizione sufficiente per l'obbligo di iscrizione alla cassa e di versamento della contribuzione minima, salvo le deroghe espressamente previste dallo statuto/regolamento della cassa, non ricorrenti nel caso concreto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla corte d'appello di Torino per un nuovo esame del merito conformemente ai principi affermati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della cassa previdenziale, ha cassato la sentenza della corte d'appello di Torino e ha rinviato alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La ragione decisiva è che, per la previdenza dei geometri liberi professionisti, l'iscrizione all'albo comporta una presunzione di esercizio della professione e l'obbligo di contribuzione minima, presunzione superabile solo nei casi esonerativi previsti dallo statuto della cassa, che la corte territoriale non aveva correttamente applicato.
Norme richiamate
art. 1 l. n. 37 del 1967
Richiamato come base dell'automatismo tra iscrizione all'albo e iscrizione alla cassa professionale, secondo la lettura accolta dalla Corte.
artt. 10, 17, 18 e 22 l. n. 773/1982
Richiamati dalla ricorrente a sostegno dell'obbligo contributivo di categoria.
artt. 1 e ss. d.lgs. n. 509/1994
Richiamati per la disciplina degli enti previdenziali privatizzati e dei loro poteri regolamentari.
art. 5 dello Statuto della CIPAG
Considerato idoneo a disciplinare l'automatismo iscrizione albo/iscrizione cassa e le deroghe alla presunzione di esercizio professionale.
art. 38 Cost.
Richiamato a fondamento del sistema previdenziale di categoria e della solidarietà professionale.
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
Invocato per delimitare l'autonomia normativa delle casse; la Corte richiama la disciplina nel quadro dei poteri regolamentari dell'ente.
art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
Richiamato quale norma di interpretazione/modifica della disciplina previdenziale di categoria.
art. 1, comma 488, l. n. 413/2013
Richiamato nel contesto della disciplina delle casse privatizzate e dei loro poteri.
art. 16 R.D. n. 724/1929
Richiamato a sostegno della rilevanza previdenziale dell'attività professionale e delle attività connesse.
Richiamato nel terzo motivo, ma la decisione valorizza soprattutto la presunzione derivante dall'iscrizione all'albo e le cause di esonero previste dal regolamento.
Massime di principio
- Per la cassa previdenziale di categoria dei geometri, l'iscrizione all'albo professionale è di per sé sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla cassa e di versamento della contribuzione minima, anche in assenza di esercizio abituale, continuativo o remunerativo della professione.
- La mera iscrizione ad altra gestione previdenziale INPS non esclude, di per sé, gli obblighi contributivi verso la cassa professionale di categoria.
- L'obbligo contributivo può essere escluso solo se ricorrono specifiche condizioni esonerative previste dalla normativa regolamentare della cassa; in difetto, opera la presunzione legale/regolamentare di svolgimento della professione.
- In presenza di iscrizione all'albo, anche attività atipiche o svolte in forma societaria possono rilevare ai fini previdenziali di categoria, senza che sia necessario dimostrare una connessione "necessaria" con la professione in senso stretto, essendo sufficiente la disciplina dell'automatismo iscrizione albo/iscrizione cassa salvo prova della ricorrenza di una deroga regolamentare.
- Quando il giudice di merito disattende il sistema normativo e regolamentare della cassa professionale, la Cassazione può cassare la sentenza e rinviare per un nuovo esame alla luce del principio di automatismo e delle sole deroghe espressamente previste.
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