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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16287/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, aggravata ai sensi dell'art. 219, comma primo, legge fall. (R.D. 16/03/1942, n.267), commessa nella qualità di amministratore della "Holeq Viaggi e turismo srl" e della "Global Turismo srl" e di socio illimitatamente responsabile della "Adriahotels sas di Biagini Massimo e C.". Il ricorso articolava sei motivi principali: 1) errata qualificazione giuridica del fatto e diversa ricostruzione (le società costituivano una holding e le operazioni sarebbero state dirette a salvare le imprese); 2) erronea applicazione dell'art. 546 c.p.p. e difetto di motivazione del giudice di primo grado; 3) vizi nelle indagini (artt. 326 e 358 c.p.p.); 4) violazione del diritto di difesa, invocazione della scriminante dell'art. 46 c.p. per costrizione fisica e riferimento a intercettazioni; 5) censura secondo cui il fallimento in sede civile non sarebbe costitutivo della bancarotta; 6) contestazione dell'entità della pena e della riunione delle procedure fallimentari come un unico fatto. Successivamente con memoria è stata sollevata ulteriore questione di estinzione per prescrizione e l'effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.14/2019 (codice della crisi) sulla condizione di punibilità legata alla dichiarazione di fallimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: la maggior parte delle censure erano inedite (non dedotte nei gradi di merito) o costituivano mera richiesta di riesame del materiale probatorio, operazione non consentita alla Cassazione. La Corte ha richiamato il divieto di sindacare in sede di legittimità la valutazione di fatto del giudice di merito, salvo i casi tassativi previsti dall'art. 606 c.p.p. La sentenza ricostruisce fatti provati: distrazioni dal patrimonio societario per oltre 600.000 euro e occultamento delle scritture contabili con intento di arrecare pregiudizio ai creditori; è stata riconosciuta l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219, comma primo, legge fall.). Le doglianze su estorsione/usura non sono state ritenute provate. La Corte ha anche ritenuto infondate le nuove eccezioni sollevate con la memoria (prescrizione e effetti del nuovo codice della crisi), rilevando che l'aggravante speciale incide sul termine di prescrizione (portandolo ben oltre i termini dedotti) e richiamando l'art. 390 del nuovo codice della crisi che mantiene vigenti le norme penali per procedure promosse sotto la vecchia disciplina. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000. Il risultato finale è quindi il rigetto/inammissibilità del ricorso e la conferma della condanna di merito nei suoi elementi essenziali.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione è limitata a sindacare questioni di diritto e la regolarità logico-giuridica della motivazione; non può rivedere la valutazione di fatto svolta dal giudice di merito se non nei casi tassativi previsti dall'art. 606 c.p.p.
  • Le questioni 'inedite' (non dedotte nei gradi di merito) sono inammissibili in Cassazione: tutte le circostanze e le difese rilevanti devono essere tempestivamente prospettate e provate nei precedenti gradi di giudizio.
  • La dichiarazione di fallimento resa in sede civile non è sindacabile nel merito dal giudice penale quanto ai presupposti oggettivi e soggettivi della fallibilità: la sussistenza del fallimento costituisce presupposto che non è rimesso al riesame penale.
  • Le invocazioni di scriminanti (es. costrizione, legittima difesa ecc.) e le accuse di vizi nelle indagini vanno formulate e sviluppate nei gradi di merito con prova e specificità: formule generiche o riferimenti vaghi a intercettazioni sono generalmente inammissibili o inefficaci in Cassazione.
  • La determinazione del termine di prescrizione può essere significativamente alterata dall'applicazione di aggravanti speciali; quindi l'eccezione di prescrizione va calcolata tenendo conto delle circostanze aggravanti riconosciute.
  • Le riforme legislative (es. codice della crisi) non operano retroattivamente per fatti e procedure promosse sotto la previgente disciplina, salvo diversa disposizione espressa dal legislatore (cfr. art. 390 del nuovo codice).
  • Quando si impugna in Cassazione, è essenziale che i motivi siano confezionati come questioni di diritto che si confrontino con la motivazione del giudice di merito: la mera proposta di una diversa interpretazione dei fatti è destinata all'inammissibilità.

Testo integrale

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