Cassazione Penale, Sentenza n. 16287/2023 del 17/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, aggravata ai sensi dell'art. 219, comma primo, legge fall. (R.D. 16/03/1942, n.267), commessa nella qualità di amministratore della "Holeq Viaggi e turismo srl" e della "Global Turismo srl" e di socio illimitatamente responsabile della "Adriahotels sas di Biagini Massimo e C.". Il ricorso articolava sei motivi principali: 1) errata qualificazione giuridica del fatto e diversa ricostruzione (le società costituivano una holding e le operazioni sarebbero state dirette a salvare le imprese); 2) erronea applicazione dell'art. 546 c.p.p. e difetto di motivazione del giudice di primo grado; 3) vizi nelle indagini (artt. 326 e 358 c.p.p.); 4) violazione del diritto di difesa, invocazione della scriminante dell'art. 46 c.p. per costrizione fisica e riferimento a intercettazioni; 5) censura secondo cui il fallimento in sede civile non sarebbe costitutivo della bancarotta; 6) contestazione dell'entità della pena e della riunione delle procedure fallimentari come un unico fatto. Successivamente con memoria è stata sollevata ulteriore questione di estinzione per prescrizione e l'effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.14/2019 (codice della crisi) sulla condizione di punibilità legata alla dichiarazione di fallimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: la maggior parte delle censure erano inedite (non dedotte nei gradi di merito) o costituivano mera richiesta di riesame del materiale probatorio, operazione non consentita alla Cassazione. La Corte ha richiamato il divieto di sindacare in sede di legittimità la valutazione di fatto del giudice di merito, salvo i casi tassativi previsti dall'art. 606 c.p.p. La sentenza ricostruisce fatti provati: distrazioni dal patrimonio societario per oltre 600.000 euro e occultamento delle scritture contabili con intento di arrecare pregiudizio ai creditori; è stata riconosciuta l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219, comma primo, legge fall.). Le doglianze su estorsione/usura non sono state ritenute provate. La Corte ha anche ritenuto infondate le nuove eccezioni sollevate con la memoria (prescrizione e effetti del nuovo codice della crisi), rilevando che l'aggravante speciale incide sul termine di prescrizione (portandolo ben oltre i termini dedotti) e richiamando l'art. 390 del nuovo codice della crisi che mantiene vigenti le norme penali per procedure promosse sotto la vecchia disciplina. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000. Il risultato finale è quindi il rigetto/inammissibilità del ricorso e la conferma della condanna di merito nei suoi elementi essenziali.
Norme richiamate
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 219, comma primo
Riconosciuta come aggravante del reato di bancarotta (danno patrimoniale di rilevante gravità); la sua applicazione incide anche sul calcolo del termine di prescrizione (aumentandolo).
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 216 u.c.
Richiamato in relazione alla durata delle pene accessorie; la Corte territoriale aveva adeguato la durata in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018.
Codice di procedura penale, art. 546
Invocato dal ricorrente per criticare la motivazione; la Cassazione ha ritenuto la censura inedita e comunque attinente a valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità.
Codice di procedura penale, artt. 326 e 358
Richiamati dal ricorrente per contestare lo svolgimento delle indagini; la Corte ha qualificato le censure come inedite e non rilevanti in sede di legittimità.
Codice di procedura penale, art. 192
Alluso in relazione alla presunta violazione del diritto di difesa; la Cassazione ha osservato che la scriminante per costrizione non era stata dedotta nei gradi di merito e quindi è inammissibile ora.
Invocato dal ricorrente come eventuale scriminante (costrizione); la Corte ha rilevato che tale motivo è inedito e non confrontato con le motivazioni della Corte d'appello.
Codice penale, art. 81, comma secondo
Applicato dalla Corte territoriale per ricondurre reati commessi in diverse procedure alla continuazione, con applicazione di istituti favorevoli (cumulo giuridico anziché materiale).
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e
Richiamato per delimitare il sindacato della Cassazione: non è consentita la riliettura dei fatti se non nei casi espressamente previsti dalle lettere del comma.
Codice di procedura penale, art. 585, comma 4
Applicato per affermare che l'inammissibilità del ricorso principale riverbera sui motivi nuovi introdotti successivamente (memoria).
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n.14/2019), art. 390
Rilevato dalla Corte per affermare la non abrogazione retroattiva delle norme penali del R.D. 16/03/1942, n.267 con riferimento a procedure concorsuali promosse sotto la vecchia disciplina.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione è limitata a sindacare questioni di diritto e la regolarità logico-giuridica della motivazione; non può rivedere la valutazione di fatto svolta dal giudice di merito se non nei casi tassativi previsti dall'art. 606 c.p.p.
- Le questioni 'inedite' (non dedotte nei gradi di merito) sono inammissibili in Cassazione: tutte le circostanze e le difese rilevanti devono essere tempestivamente prospettate e provate nei precedenti gradi di giudizio.
- La dichiarazione di fallimento resa in sede civile non è sindacabile nel merito dal giudice penale quanto ai presupposti oggettivi e soggettivi della fallibilità: la sussistenza del fallimento costituisce presupposto che non è rimesso al riesame penale.
- Le invocazioni di scriminanti (es. costrizione, legittima difesa ecc.) e le accuse di vizi nelle indagini vanno formulate e sviluppate nei gradi di merito con prova e specificità: formule generiche o riferimenti vaghi a intercettazioni sono generalmente inammissibili o inefficaci in Cassazione.
- La determinazione del termine di prescrizione può essere significativamente alterata dall'applicazione di aggravanti speciali; quindi l'eccezione di prescrizione va calcolata tenendo conto delle circostanze aggravanti riconosciute.
- Le riforme legislative (es. codice della crisi) non operano retroattivamente per fatti e procedure promosse sotto la previgente disciplina, salvo diversa disposizione espressa dal legislatore (cfr. art. 390 del nuovo codice).
- Quando si impugna in Cassazione, è essenziale che i motivi siano confezionati come questioni di diritto che si confrontino con la motivazione del giudice di merito: la mera proposta di una diversa interpretazione dei fatti è destinata all'inammissibilità.
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