Cassazione Civile, Ordinanza n. 20031/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il compenso relativo all'attività difensiva svolta in un precedente giudizio promosso per ottenere la risoluzione e la restituzione di un bene immobile collegato a un rapporto negoziale poi incardinato in una procedura fallimentare. Il cliente propone opposizione sostenendo: nullità del ricorso monitorio per difetto di procura; insussistenza del diritto al compenso perché il legale avrebbe violato i doveri di diligenza, informazione, sollecitazione e dissuasione, avendo promosso una causa davanti al giudice ordinario anziché nella sede fallimentare, con esito prevedibilmente sfavorevole e improcedibilità per violazione delle norme fallimentari; mancata prova dell'adeguata informazione sui rischi; omessa verifica del quantum del credito professionale. In riconvenzionale chiedeva la restituzione di quanto versato in acconto e il risarcimento dei danni. Dopo un primo annullamento con rinvio per un vizio relativo alla procura, il giudice di rinvio aveva confermato il credito professionale ritenendo che la causa fosse stata consapevolmente proposta come "tentativo" e come strumento per mantenere aperta la trattativa con la curatela fallimentare. Il ricorrente per cassazione censura tale ricostruzione deducendo violazione delle norme sulla diligenza professionale, sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove, oltre all'omessa verifica del compenso.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo, assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, perché riesamini la controversia attenendosi ai principi enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma che l'attività professionale totalmente inutile e già ex ante prevedibilmente tale non dà diritto ad alcun compenso, anche se l'iniziativa sia stata sollecitata dal cliente. Nel caso concreto, la proposizione di un'azione improcedibile davanti al giudice ordinario, in presenza di ragioni che la rendevano non praticabile e inidonea a fungere da leva transattiva, rendeva la prestazione professionale inadempiuta e improduttiva di effetti favorevoli.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro per denunciare violazioni di legge nei primi tre motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Viene invocato per la doglianza relativa alla mancata verifica del quantum e alla pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Viene invocato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi e il travisamento delle prove.
art. 1176, secondo comma, c.c.
Richiamato come criterio di diligenza qualificata del professionista, la cui violazione è prospettata dal ricorrente.
Richiamato per contestare che la controversia presentasse questioni di speciale difficoltà tali da attenuare la responsabilità del professionista.
Richiamato in relazione all'onere della prova sia sull'adempimento dell'obbligo informativo sia sulla quantificazione del credito.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove e la pretesa inversione dell'onere probatorio.
Richiamato per censurare la valutazione delle risultanze istruttorie e documentali.
Richiamato con riguardo al dovere del giudice di pronunciarsi sul quantum richiesto e sulle questioni devolute.
Citato per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nel giudizio di opposizione.
artt. 52 e 93 della legge fallimentare
Richiamati come norme che rendevano improcedibile l'azione proposta davanti al tribunale ordinario anziché nella sede concorsuale.
Massime di principio
- Il compenso dell'avvocato non è dovuto quando la prestazione eseguita sia totalmente inutile e tale inutilità fosse già apprezzabile ex ante, poiché in tal caso manca un risultato professionalmente apprezzabile dell'attività svolta.
- La circostanza che l'iniziativa processuale sia stata suggerita o condivisa dal cliente non esclude, di per sé, l'inadempimento del professionista né legittima il compenso se l'attività era palesemente inidonea a produrre utilità.
- Il professionista che intenda far valere il proprio compenso deve dimostrare non solo l'attività svolta, ma anche che essa sia stata conforme alla diligenza richiesta e non priva, ab origine, di utilità.
- L'avvocato deve valutare la praticabilità dell'azione e non può essere retribuito per avere promosso un giudizio palesemente improcedibile o instaurato davanti a un giudice incompetente quando ciò renda l'attività oggettivamente infruttuosa.
- Quando la controversia attiene all'adempimento della prestazione professionale, il giudice deve verificare in concreto il nesso tra attività svolta, utilità conseguita e pretesa compensativa, non potendo riconoscere il compenso in modo automatico sulla sola base della parcella o del parere di congruità.
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