Cassazione Penale, Sentenza n. 41205/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'incidente di esecuzione relativo all'ordine di demolizione di un manufatto. Il ricorrente ha sostenuto che il manufatto è un deposito/pertinenza senza aumento di volumetria o superficie residenziale, quindi non sarebbe "nuova costruzione" ai sensi del d.P.R. 380/2001 (art. 3, comma 1, lett. e) e sarebbe realizzabile mediante CILA/CILA asseverata ai sensi dell'art. 6-bis; per tali ragioni chiedeva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di specificità del motivo e per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente rilevato la totale carenza di elementi concreti idonei a giustificare la sospensione o revoca dell'ordine di demolizione. La relazione tecnica di parte non ha natura di atto amministrativo e non è stata dimostrata l'esistenza di procedimenti amministrativi in corso volti alla regolarizzazione. È stato richiamato il principio secondo cui l'ordine di demolizione può essere revocato solo in presenza di determinazioni amministrative o giurisdizionali incompatibili con l'abbattimento o quando sia ragionevolmente prevedibile l'adozione di tali provvedimenti in breve tempo. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36-bis, comma 4
Il ricorrente invocava questa norma per sostenere che l'intervento fosse realizzabile con una comunicazione (CILA) anziché come nuova costruzione; la Corte ha ritenuto che, in assenza di atti amministrativi o di un procedimento di regolarizzazione, la classificazione tecnica privata non possa sostituire una valutazione amministrativa vincolante.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, comma 1, lett. e)
La norma definisce la nozione di "nuova costruzione". Il tribunale di merito aveva già valutato che l'opera costituiva nuova costruzione soggetta a permesso di costruire; la Corte ha ritenuto che tale giudicato non possa essere superato da una mera autonoma riclassificazione tecnica priva di efficacia amministrativa.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 6-bis
La norma disciplina gli interventi realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Il ricorrente sosteneva la sua applicabilità, ma la Corte ha osservato che, senza un atto amministrativo che attesti la legittimità dell'intervento, la semplice asserzione tecnica non è sufficiente.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31
Prevede l'ordine di demolizione quale sanzione per gli abusi edilizi. La Corte ha richiamato il principio che l'ordine di demolizione non è coperto dal giudicato penale e può essere riesaminato in sede esecutiva, ma la revoca è ammessa solo in presenza di determinazioni amministrative o giurisdizionali incompatibili o di attendibili e prossime determinazioni tali da impedire l'abbattimento.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Articolazione dei motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la deduzione priva della specificità richiesta e manifestamente infondata.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto la condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, essendo possibile imputare la dichiarazione di inammissibilità a colpa del ricorrente.
Giurisprudenza citata (Cass. sez. 3, ord. n. 25212/2012, sent. n. 3456/2012, sent. n. 55028/2018)
Richiamati principi consolidati secondo cui la revoca dell'ordine di demolizione è possibile solo nei casi indicati (determinazioni amministrative/giudiziali incompatibili o prevedibile adozione prossima di tali atti); non può essere rinviata indefinitamente la tutela del territorio.
Massime di principio
- La revoca o sospensione di un ordine di demolizione pronunciato in sede penale richiede elementi concreti e specifici: tipicamente un atto amministrativo o una decisione del giudice amministrativo incompatibile con l'abbattimento, oppure la prova che tali provvedimenti saranno adottati in tempi brevi.
- Una relazione tecnica o una riclassificazione urbanistica prodotta dalla difesa non sostituiscono un provvedimento amministrativo e, da sole, non giustificano la revoca dell'ordine di demolizione.
- Quando il giudicato penale ha già qualificato l'opera come "nuova costruzione" soggetta a permesso di costruire, non è possibile superare tale statuizione in sede esecutiva senza nuovi elementi amministrativi o giurisdizionali.
- In ricorso per cassazione è necessaria specificità e concretezza nel dedurre violazioni di legge o vizi di motivazione; motivi generici o la mera riproduzione di atti di merito possono determinare l'inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare conseguenze economiche per il ricorrente, incluse le spese processuali e una somma da versare alla Cassa delle ammende, se l'inammissibilità è ascrivibile a colpa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41174/2025 del 23/12/2025
- Sentenza penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41175/2025 del 23/12/2025
- Sentenza penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41176/2025 del 23/12/2025
- Sentenza penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41177/2025 del 23/12/2025
- Sentenza penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41178/2025 del 23/12/2025
- Sentenza penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41179/2025 del 23/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →