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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33285/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo aspecifico perché non esponeva in modo chiaro e puntuale le ragioni di diritto e di fatto della doglianza. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 19 ottobre 2023 nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002. Il ricorso per cassazione proponeva un solo motivo, formalmente rubricato come inosservanza dell'art. 129 c.p.p., ma la Corte ha rilevato che la censura era del tutto priva delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto necessari a sostenerla, quindi priva del requisito di specificità richiesto per l'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma incriminatrice per la quale l'imputato risultava già condannato in primo e secondo grado; il testo non ne specifica il contenuto fattuale.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato come oggetto formale dell'unico motivo di ricorso; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la censura è priva di specificità.

  • art. 581 c.p.p.

    Le impugnazioni devono contenere motivi specifici, con indicazione puntuale delle censure proposte; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità.

  • art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Richiamato per l'introduzione del comma 1-bis dell'art. 581 c.p.p., quale ulteriore rafforzamento del requisito di specificità dei motivi di impugnazione.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamata come intervento che aveva già rafforzato il contenuto necessario dell'atto di impugnazione, in senso più stringente.

  • art. 591 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma il risultato di inammissibilità è coerente con il difetto di specificità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici: non è sufficiente l'indicazione formale di una norma asseritamente violata se non sono esposte le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la censura.
  • Un motivo di ricorso privo di autosufficienza contenutistica e non calibrato sulla decisione impugnata è inammissibile per aspecificità.
  • Il controllo di legittimità non consente di esaminare nel merito doglianze formulate in modo generico, anche quando siano formalmente dirette a norme processuali come l'art. 129 c.p.p.
  • Le riforme dell'art. 581 c.p.p. hanno accentuato l'onere di precisione dell'atto di impugnazione, sicché la carenza di specificità resta causa ostativa alla valutazione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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