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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17808/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente dell'ente aveva chiesto il pagamento di una integrazione salariale del 2,5% prevista dalla contrattazione collettiva per il personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio. Il lavoratore aveva presentato domanda di riconoscimento dell'infermità per causa di servizio il 10 marzo 2003; la domanda era stata inizialmente respinta in sede amministrativa, poi accolta in sede giudiziaria con riconoscimento dell'equo indennizzo. L'ente aveva però corrisposto l'incremento salariale solo dal 5 marzo 2010, data della specifica domanda di integrazione salariale, e non dalla data della domanda di riconoscimento della causa di servizio. Il Tribunale aveva respinto la domanda del lavoratore, mentre la Corte d'appello l'aveva accolta ritenendo che la decorrenza dovesse coincidere con la domanda di riconoscimento dell'infermità. In cassazione l'ente ha dedotto violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., dell'art. 26 del CCNL EPNE 14 febbraio 2001, nonché degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, sostenendo che il dato letterale della clausola imponesse di ancorare il beneficio alla domanda di attribuzione dell'incremento e non alla domanda di causa di servizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente. Ha interpretato l'art. 26 del CCNL EPNE nel senso che la "relativa domanda" richiamata dalla clausola è la domanda di riconoscimento della causa di servizio, poiché il beneficio presuppone previamente l'accertamento formale dell'invalidità o mutilazione dipendente da causa di servizio. Il diritto all'incremento del 2,5% si matura con il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e, quindi, prima dell'abrogazione intervenuta con l'art. 70 d.l. n. 112/2008, che non incide sui diritti già maturati. La Corte ha inoltre valorizzato la ratio della disposizione, volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro svolto dal dipendente invalido in ragione del rapporto d'ufficio, escludendo che il lavoratore debba subire gli effetti del ritardo o del rigetto illegittimo della domanda amministrativa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna dell'ente alle spese di legittimità e con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'interpretazione della clausola collettiva dovesse privilegiare il significato letterale delle parole; la Corte ha ritenuto infondata tale lettura.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla motivazione e al giusto processo; la Corte non vi ha ravvisato profili di violazione.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 111 Cost.; non ha inciso sull'esito, essendo il motivo ritenuto infondato.

  • art. 44 r.d. n. 1290 del 1922

    Indicata come fonte originaria del beneficio economico poi esteso agli invalidi per servizio dipendenti dello Stato e di enti pubblici.

  • L. n. 474 del 1958

    Richiamata per l'estensione del beneficio agli invalidi per servizio.

  • artt. 1 e 3 L. n. 539 del 1950

    Richiamati quale base dell'estensione del beneficio.

  • art. 26 CCNL EPNE 14 febbraio 2001

    "In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell'1,25% della retribuzione di cui all'art. 29, comma 2, lett. a) in godimento alla data di presentazione della relativa domanda a seconda che l'invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità"

    La 'relativa domanda' è stata intesa come domanda di riconoscimento della causa di servizio, non come autonoma domanda di pagamento del beneficio; il diritto matura con il formale riconoscimento dell'invalidità dipendente da causa di servizio.

  • art. 70 d.l. n. 112 del 2008

    Disposizione abrogativa/soppressiva di trattamenti economici aggiuntivi dal 1° gennaio 2009 per i dipendenti pubblici con infermità da causa di servizio; la Corte ha precisato che non elimina i benefici già maturati prima della sua entrata in vigore.

  • L. n. 133 del 2008

    Legge di conversione dell'art. 70 d.l. n. 112/2008, richiamata per la disciplina sopravvenuta.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • Cass., S.U., n. 4315/2020

    Richiamata solo per la formula di rito relativa alla verifica dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una clausola collettiva collega un beneficio economico al riconoscimento formale dell'invalidità o della causa di servizio, la decorrenza del diritto va individuata nel momento in cui il presupposto sostanziale risulta accertato, se la lettera e la ratio della clausola lo collegano alla domanda di riconoscimento e non a una successiva istanza di liquidazione.
  • L'interpretazione del contratto collettivo deve essere condotta secondo il dato letterale, ma anche in coerenza con la funzione della disposizione e con il sistema complessivo; non è consentita una lettura che contraddica la ratio compensativa del beneficio e scarichi sul dipendente gli effetti del ritardo o del diniego illegittimo dell'amministrazione.
  • Un intervento normativo sopravvenuto che elimini un trattamento economico aggiuntivo per il futuro non incide sui diritti già maturati prima della sua entrata in vigore, salvo chiara previsione retroattiva.
  • Se il beneficio economico è configurato come dovuto al ricorrere di determinati presupposti oggettivi, esso rientra tra gli emolumenti che il datore di lavoro pubblico è tenuto a corrispondere automaticamente una volta verificati i presupposti, senza che sia necessaria una specifica sollecitazione ulteriore del lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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