Cassazione Penale, Sentenza n. 46513/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione degli arresti domiciliari con misura meno gravosa. Era sottoposto a cautela per fatto originariamente contestato come rapina aggravata, poi riqualificato in furto pluriaggravato (condanna in primo grado: 3 anni di reclusione e 600 euro di multa). Ha articolato tre motivi: (1) vizio di motivazione per la mancata considerazione, anche sopravvenuta, della definizione del giudizio di primo grado, della derubricazione, dell'incensuratezza, della confessione e del comportamento rispettoso delle prescrizioni; (2) violazione dell'art. 275, comma 2-bis c.p.p., per non aver valutato la probabilità di sospensione condizionale della pena dopo il possibile riconoscimento delle attenuanti in appello; (3) violazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p. per non aver valutato in modo attualizzato la concretezza del pericolo di recidiva, sulla base delle modalità del fatto e della personalità dell'imputato, richiamando orientamenti di legittimità.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: (1) il primo motivo fosse, nei fatti, una nuova rivalutazione degli elementi di fatto già esaminati dal Tribunale del riesame e quindi generico e non idoneo a censurare la motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità; il Tribunale aveva valutato che né il tempo trascorso, né il rispetto delle prescrizioni, né la derubricazione/definizione del processo mutavano il quadro cautelare, anche alla luce della gravità del reato e della pena inflitta; (2) il secondo motivo è generico e speculativo perché si basa sulla mera ipotesi di futura sospensione condizionale senza confutare le considerazioni del Tribunale, che ha tenuto conto della misura della pena inflitta; (3) il terzo motivo è inammissibile perché non era stato prospettato in sede di appello e, comunque, risulta reiterativo rispetto alle valutazioni già compiute. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 624 e 625 n.n. 4, 5 e 8-bis c.p.
Riferimento alla fattispecie di reato effettivamente contestata/riqualificata: il fatto è stato riqualificato in furto pluriaggravato, con conseguente valutazione della gravità del titolo di reato ai fini cautelari
Limiti all'enunciazione dei motivi di ricorso: il ricorso in Cassazione può essere censurato nei limiti previsti dall'articolo, quindi va rispettata la materia di cassazione rimessa dalla parte
Norma invocata dal ricorrente in relazione alla sospensione condizionale della pena: la Corte ha ritenuto che la mera ipotesi di futura sospensione non sia idonea a modificare la valutazione cautelare in assenza di elementi concreti
Norma relativa alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione): la Corte richiama che la valutazione deve considerare la concretezza e l'attualità del pericolo, ma osserva che nel caso concreto non è stata chiesta la revoca e le censure sollevate erano reiterative o non prospettate in sede opportuna
Norma che consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso che sostanzialmente ripropone una rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito: le censure devono mirare a violazioni di legge o a manifesta illogicità della motivazione, non a diversa valutazione delle prove
- La semplice definizione del processo di primo grado, la derubricazione del reato, l'incensuratezza o la confessione non costituiscono automaticamente elementi tali da escludere le esigenze cautelari se non presentano novità significative rispetto a quanto già valutato dal giudice cautelare
- La previsione di una possibile futura sospensione condizionale della pena è un argomento ipotetico e, salvo elementi concreti e attuali che ne dimostrino fondatezza, non giustifica da sola la sostituzione della misura cautelare
- Quando si richiede la sostituzione (e non la revoca) della misura cautelare, il giudice valuta il grado delle esigenze cautelari e può ritenere che esse permangano in misura tale da non rendere adeguata una misura meno gravosa
- Censure non sollevate nei gradi precedenti (ad es. in appello) possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione per carenza di tempestiva prospettazione, salvo che emergano vizi formali o di diritto rilevabili d'ufficio
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