Cassazione Penale, Ordinanza n. 13769/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte di appello che aveva confermato la condanna per un reato in materia di stupefacenti. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, sostenendo che la corte territoriale non avrebbe valutato elementi ritenuti rilevanti per riconoscere la particolare tenuità del fatto. In sintesi, censurava il diniego dell'ipotesi attenuata per la natura della condotta e chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, privo di una critica analitica alla motivazione impugnata e privo della puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla decisione di appello. Ha inoltre osservato che la motivazione della corte territoriale era logica, congrua e corretta in diritto: il diniego della particolare tenuità era giustificato dalla detenzione di un consistente quantitativo di cocaina ad alto principio attivo, idoneo a ricavare numerose dosi, dalla non occasionalità dell'attività e dal contesto criminale locale, elementi incompatibili con la lieve entità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità e delle circostanze dell'azione; nel caso concreto essa è stata esclusa per la rilevante quantità di cocaina, l'elevato principio attivo, la non occasionalità dell'attività e il contesto criminale di riferimento.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la sanzione pecuniaria non sarebbe dovuta; nel caso concreto la Corte ha escluso l'assenza di colpa e ha applicato la sanzione alla Cassa delle ammende.
Norma incriminatrice in materia di stupefacenti cui si riferisce la richiesta di applicazione della fattispecie attenuata di lieve entità prevista dal comma 5.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile un motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza un confronto puntuale con la motivazione impugnata e senza specifiche argomentazioni di diritto.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 può essere fondato su un apprezzamento complessivo delle modalità dell'azione, della quantità e qualità dello stupefacente, del suo grado di purezza, della non occasionalità della condotta e dell'inserimento dell'attività in un contesto criminale organizzato.
- In sede di legittimità la motivazione sul mancato riconoscimento della lieve entità è insindacabile quando sia logica, congrua e corretta in diritto, e dunque non presenti vizi rilevanti ai fini della cassazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13588/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13622/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13626/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13628/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13631/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13633/2025 del 08/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →