Cassazione Civile, Ordinanza n. 39052/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di pagamento, a carico del Fondo di garanzia gestito dall'INPS, delle ultime tre mensilità di retribuzione maturate da un dipendente di una società poi fallita. La Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva respinto l'appello dell'INPS ritenendo non prescritto il diritto del lavoratore, sul presupposto che la prescrizione annuale fosse stata tempestivamente interrotta dalla domanda amministrativa e che nel computo rientrassero le mensilità di maggio e giugno 2010, nonostante la cessazione del rapporto il 29 settembre 2010. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2, quinto comma, d.lg. 80/1992 e delle norme sulla prescrizione e sul procedimento amministrativo previdenziale, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la prescrizione, perché tra la fine della sospensione e l'azione giudiziale era decorso più di un anno; con il secondo ha dedotto, in via subordinata, che fosse stato erroneamente individuato il dies interruttivo nella data di deposito del ricorso giudiziale anziché in quella di notificazione. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui la domanda amministrativa per le prestazioni del Fondo di garanzia interrompe la prescrizione annuale e sospende il suo corso fino alla conclusione del procedimento amministrativo, nei limiti temporali previsti dalla disciplina applicabile. Applicando tale principio al caso concreto, ha rilevato che la domanda amministrativa era stata presentata il 15 marzo 2012, che il provvedimento dell'INPS era intervenuto dopo il decorso dei 120 giorni, con formazione del silenzio-rifiuto, e che il successivo ricorso amministrativo era stato proposto entro i 90 giorni, facendo decorrere un'ulteriore sospensione fino al 29 novembre 2012. Da tale data, il termine annuale di prescrizione era spirato ben prima sia del deposito del ricorso introduttivo del giudizio sia della sua notificazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, decidendo nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., la Corte ha dichiarato prescritto il diritto del lavoratore nei confronti dell'INPS. Le spese dei gradi di merito e del precedente giudizio di legittimità sono state compensate, mentre il lavoratore è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2, quinto comma, d.lg. 80/1992
prevede la prescrizione annuale del diritto di ottenere dal Fondo di garanzia il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.
richiamati in tema di interruzione e decorrenza della prescrizione del diritto di credito.
art. 97 r.d.l. 1827/1935
richiamato come norma del sistema previdenziale rilevante ai fini della disciplina della domanda e della prescrizione.
la domanda amministrativa apre il procedimento previdenziale e, decorso il termine previsto, può formarsi il silenzio-rifiuto.
la presentazione della domanda amministrativa interrompe la prescrizione e sospende il suo corso fino alla conclusione del procedimento; i termini di 120 e 90 giorni determinano la durata massima o concreta della sospensione.
richiamato quale base normativa del procedimento amministrativo per il conseguimento delle prestazioni previdenziali.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte di cassazione, una volta cassata la sentenza, di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- In materia di prestazioni del Fondo di garanzia per le ultime tre mensilità, la domanda amministrativa non solo interrompe la prescrizione annuale del credito, ma sospende anche il decorso del termine fino alla conclusione del procedimento amministrativo previsto dalla disciplina previdenziale.
- La sospensione della prescrizione opera per il tempo determinato dal combinato disposto dei termini di legge per la domanda amministrativa, per il ricorso amministrativo e per l'eventuale silenzio-rifiuto dell'ente; una volta esaurito tale periodo, il termine annuale riprende a decorrere integralmente.
- Se tra la cessazione della sospensione e la proposizione dell'azione giudiziale decorre un tempo superiore all'anno, il diritto al pagamento delle retribuzioni garantite dal Fondo di garanzia deve essere dichiarato prescritto.
- Nel giudizio di legittimità, qualora la questione di diritto sia risolta sulla base di accertamenti fattuali già compiuti e non siano necessari ulteriori approfondimenti, la Corte può cassare la decisione impugnata e pronunciare nel merito sulla prescrizione.
- Ai fini della verifica della tempestività dell'azione, occorre distinguere tra effetto interruttivo della domanda amministrativa ed eventuale diversa rilevanza del deposito o della notificazione del ricorso giudiziale, secondo la disciplina specifica applicabile al credito dedotto.
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