Cassazione Penale, Ordinanza n. 32148/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello. Con il primo motivo ha contestato, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 110 c.p., la sussistenza del concorso di persone nel reato indicato al capo b), sostenendo in sostanza l'assenza di un contributo partecipativo penalmente rilevante. Nello stesso motivo ha chiesto in via subordinata il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 625, n. 4, c.p., nonché ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p., la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo a) nella fattispecie del furto con destrezza, anziché nella ricettazione. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproponevano argomentazioni di merito già esaminate e respinte dalla Corte territoriale, sollecitando una nuova valutazione delle prove. Quanto al concorso, la sentenza d'appello aveva valorizzato la presenza dell'imputata presso gli sportelli bancomat nello stesso contesto spazio-temporale dei prelievi fraudolenti e il suo atteggiamento di vigilanza, ritenendoli contributo partecipativo rilevante. Quanto alla riqualificazione, era stato evidenziato che non esistevano dati fattuali idonei a dimostrare il diretto coinvolgimento dell'imputata nella sottrazione del portafoglio contenente la carta bancomat successivamente utilizzata. La richiesta di applicazione dell'art. 114 c.p. è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione e non devoluta al giudice d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente non prospettabili in sede di legittimità le doglianze relative al concorso di persone e alla qualificazione giuridica del fatto, in quanto meramente reiterative delle censure d'appello e dirette a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio. Ha inoltre dichiarato inammissibile, per violazione del principio devolutivo, la censura relativa all'attenuante dell'art. 114 c.p., poiché la questione non era stata sottoposta al giudice d'appello. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La presenza dell'imputata presso gli sportelli bancomat, nel medesimo contesto spazio-temporale dei prelievi fraudolenti, accompagnata da un atteggiamento di vigilanza, è stata ritenuta dalla decisione di merito un contributo partecipativo rilevante ai fini del concorso nel reato.
La richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante non può essere esaminata in cassazione se non è stata tempestivamente devoluta al giudice d'appello.
La prospettazione del furto con destrezza non è stata accolta in assenza di dati fattuali idonei a dimostrare il diretto coinvolgimento dell'imputata nella sottrazione del portafoglio.
La sentenza d'appello ha esaminato la richiesta di assoluzione formulata con il gravame, insieme alla subordinata riqualificazione del fatto e alla concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso ha dedotto violazioni di legge in relazione agli artt. 110, 114 e 625, n. 4, c.p.; la Corte ha escluso che le censure consentissero di rimettere in discussione la valutazione di merito.
La censura di contraddittorietà della motivazione è stata ritenuta sostanzialmente diretta a ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto, non consentita in sede di legittimità.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il ricorso che riproponga le medesime argomentazioni di merito già esaminate e respinte dal giudice d'appello senza un confronto critico effettivo con la motivazione impugnata, quando miri a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio.
- La presenza dell'imputato nel luogo e nel contesto temporale di svolgimento dell'azione criminosa, unita a un atteggiamento di vigilanza, può integrare un contributo causalmente rilevante al reato e fondare il concorso di persone ai sensi dell'art. 110 c.p., se valorizzata con motivazione coerente rispetto alle emergenze processuali.
- La riqualificazione del fatto nella fattispecie del furto con destrezza richiede elementi fattuali idonei a dimostrare il diretto coinvolgimento dell'imputato nella sottrazione della cosa; in loro assenza non può essere desunta dalla sola successiva utilizzazione del bene o dello strumento sottratto.
- La richiesta di applicazione di una circostanza attenuante proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione è inammissibile per violazione del principio devolutivo, se la questione non è stata sottoposta al giudice d'appello.
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