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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41132/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per concorso in truffa. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle emergenze probatorie e un diverso giudizio sulla loro rilevanza. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproponeva questioni già formulate in appello e già esaminate e disattese, risultando perciò generica, non specifica e solo apparente; l'ha inoltre ritenuta manifestamente infondata, perché la motivazione di merito aveva indicato in modo lineare e logico gli elementi da cui desumere la partecipazione dell'imputato alla realizzazione del reato di truffa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando indirettamente la decisione di merito sulla responsabilità per concorso nel reato di truffa. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo la doglianza non consentita in sede di legittimità perché meramente reiterativa delle censure di merito e comunque infondata alla luce della motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La Corte richiama l'art. 640 c.p. per confermare che la condotta descritta dai giudici di merito integra la truffa, anche nella forma contrattuale quando la vendita online è solo strumentale a ottenere il pagamento senza consegna del bene.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è consequenziale alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una nuova rivalutazione del merito attraverso la mera prospettazione di una diversa lettura delle prove già scrutinata dal giudice di appello.
  • Le censure che ripropongono in modo generico e non specifico questioni già dedotte e disattese in appello sono inammissibili, poiché meramente apparenti e non idonee a introdurre un effettivo vizio di legittimità.
  • È logicamente e giuridicamente compatibile con il delitto di truffa contrattuale la messa in vendita di un bene su internet seguita dalla mancata consegna dopo il pagamento, quando l'agente si presenti falsamente come alienante e agisca fin dall'inizio con l'intento di ottenere un profitto ingiusto.
  • Quando la motivazione di merito individua in modo coerente gli elementi che fondano la partecipazione dell'imputato al reato, la Cassazione non può sostituirvi una diversa valutazione fattuale se il ricorso si limita a contestare il peso delle prove.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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