Cassazione Penale, Sentenza n. 12249/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dal GIP (sentenza 17/03/2021) per il reato previsto dall'art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1995: si contestava che il titolare dell'impresa agricola avesse sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa circa 1.700 litri di gasolio agevolato omettendo di annotare i consumi sul libretto di controllo e omettendo di dichiarare il quantitativo residuo. Il ricorso articolava due motivi: (1) errata interpretazione delle norme (art. 6 d.M. 454/2001 e art. 40 d.lgs. 504/1995), sostenendo che la dichiarazione entro il 30 giugno postula la corretta annotazione analitica sul libretto e che l'omessa annotazione costituisce modalità di sottrazione all'accisa; (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 459, comma 3 c.p.p., perché il GIP si sarebbe limitato a valutare la scadenza del termine senza approfondire la condotta materiale (eventuali cessioni a terzi) e avrebbe dovuto disporre il decreto penale o ulteriori indagini.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il reato previsto dall'art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1995 si consuma non per la sola omissione delle annotazioni sul libretto di controllo, ma quando sia omessa integralmente l'indicazione del quantitativo residuo nella dichiarazione da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo, perché è da tale dichiarazione che può scaturire l'obbligo di pagamento della maggiore imposta. La mancata o irregolare tenuta del libretto integra, al più, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 50 del d.lgs. 504/1995. Di conseguenza l'assoluzione del GIP è confermata e il ricorso del Procuratore è infondato.
Norme richiamate
d.lgs. 504/1995, art. 40, comma 1, lett. b)
Il delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa è configurato quando è consumata la sottrazione che rende esigibile la maggiore imposta; non si consuma automaticamente per omissioni formali nei registri, ma per omissione della dichiarazione che fa sorgere l'obbligo di pagamento
Prevede la sanzione amministrativa per la omessa o irregolare tenuta dei registri e della contabilità previsti per l'agevolazione; omissioni nel libretto ricadono su questa sfera sanzionatoria, non automaticamente su quella penale
Testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi, art. 2, comma 3
L'accisa è esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione
L'accisa diventa esigibile quando viene accertata l'insussistenza delle condizioni che giustificano l'aliquota agevolata; la dichiarazione finale serve a far emergere quantitativi residui per i quali l'accisa ordinaria è dovuta
d.M. 454/2001, art. 6 (tenuta libretto e dichiarazione)
entro il 30 giugno dell'anno successivo, i soggetti titolari del libretto di controllo presentano all'ufficio regionale o provinciale ... una dichiarazione di avvenuto impiego ... in cui indicano, complessivamente, i quantitativi utilizzati nei suddetti impieghi e quelli non utilizzati
L'art. 6 stabilisce l'obbligo di annotazione dei rifornimenti sul libretto e la successiva dichiarazione annuale (entro il 30 giugno) che individua il quantitativo residuo; è la mancata presentazione o il contenuto omissivo di tale dichiarazione che rende applicabile la sanzione penale prevista dall'art. 40, non la sola omissione sul libretto
cod. proc. pen., art. 459, comma 3
Norma processuale richiamata dal ricorrente a sostegno del vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto invece che la decisione del GIP fosse conformemente motivata rispetto al profilo temporale e sostanziale della consumazione del reato
Massime di principio
- La mera omissione o irregolarità delle annotazioni sul libretto di controllo integra, in linea generale, responsabilità sanzionatoria amministrativa (art. 50 d.lgs. 504/1995), non automaticamente reato penale di sottrazione all'accisa.
- Il reato di sottrazione dei prodotti energetici all'accisa (art. 40 d.lgs. 504/1995) si considera consumato quando, alla scadenza del termine per la dichiarazione annuale (art. 6 d.M. 454/2001, entro il 30 giugno), risulti omessa l'indicazione del quantitativo residuo che renda esigibile la maggiore imposta.
- Per sostenere un'accusa penale in casi analoghi è necessario provare che il soggetto non abbia presentato la dichiarazione entro il termine o che la dichiarazione abbia omesso intenzionalmente il quantitativo residuo, o che il prodotto sia stato effettivamente destinato o ceduto a terzi non autorizzati.
- La possibilità di impiegare il gasolio residuo nell'anno successivo o di cederlo a soggetti autorizzati è una difesa ammissibile e legittima, purché corredata dalla dichiarazione o dalla documentazione prevista: la presenza di tali prove esclude la consumazione del reato penale.
- Nel dubbio sulla consumazione del reato, l'azione pubblica deve acquisire elementi concreti (dichiarazioni presentate, registri, documentazione di cessioni o assegnazioni, timbri e convalide) prima di chiedere il decreto penale; l'assenza di prova della mancata dichiarazione entro i termini può condurre all'archiviazione o al proscioglimento.
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