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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16420/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un consorzio che aveva stipulato con un istituto di credito una convenzione per l'erogazione di finanziamenti ai propri associati, con costituzione di un fondo rischi vincolato a garanzia del buon fine delle operazioni, agiva per ottenere la restituzione di somme rimaste su quel fondo, la risoluzione della convenzione per inadempimento della banca e il risarcimento dei danni. Sosteneva che la banca avesse indebitamente trattenuto il denaro del fondo, senza comunicare le posizioni in sofferenza e senza consentire nuovi finanziamenti, nonostante la capienza del fondo e una richiesta di chiarimenti rimasta inevasa. Le controparti resistevano affermando che le somme del fondo erano costituite in pegno a loro favore e che, in base alla convenzione, la banca aveva diritto di trattenere le somme e di prelevare anche l'intero importo residuo dei finanziamenti non rientrati dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure esecutive. Il ricorso per cassazione deduceva un unico motivo: omesso esame di un fatto decisivo e discusso, in relazione al contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, sostenendo che la c.t.u. avesse evidenziato irregolarità nelle procedure previste dalla convenzione, l'assenza di una effettiva applicazione della nuova convenzione e la mancata verificabilità della natura e riferibilità di alcuni crediti, nonché del superamento dei limiti di finanziabilità previsti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, in presenza di doppia conforme, opera la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. rispetto alla censura di omesso esame di fatti storici, poiché i giudici di merito avevano deciso le questioni di fatto sulla base delle stesse ragioni e con adesione alla consulenza tecnica d'ufficio. Ha inoltre osservato che la censura mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del fatto e dell'interpretazione della convenzione, senza intaccare la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla permanenza del debito e sul diritto della banca di trattenere l'intero importo del fondo in base all'art. 16 della convenzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di ciascuna controricorrente ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-ter c.p.c.

    Nelle ipotesi di doppia conforme non è ammesso il ricorso per cassazione per omesso esame di fatti storici, quando le questioni di fatto siano state decise nei due gradi di merito sulla base delle stesse ragioni.

  • art. 16 della convenzione

    È stato interpretato nel senso che, in caso di infruttuoso esito delle procedure esecutive, la banca poteva prelevare dal fondo rischi l'intera somma residua dei finanziamenti concessi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata affermata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se nei due gradi di merito la decisione di fatto è stata assunta sulla base delle stesse ragioni.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame non può essere utilizzato per ottenere un nuovo giudizio di merito o una diversa lettura delle risultanze istruttorie, specie quando la sentenza impugnata abbia fatto propria la consulenza tecnica d'ufficio con motivazione non illogica.
  • Quando il giudice di merito interpreta una clausola contrattuale e tale interpretazione costituisce la ratio decidendi, il ricorso è inammissibile se la censura si limita a proporre una diversa lettura del regolamento negoziale senza scalfire il nucleo argomentativo della decisione.
  • La preclusione derivante dall'art. 348-ter c.p.c. non opera solo se l'istruzione probatoria è del tutto mancata; se invece le questioni di fatto sono state decise nei due gradi sulla base di accertamenti coincidenti, il vizio di omesso esame non è deducibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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