Cassazione Civile, Ordinanza n. 17235/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la rideterminazione del valore in dogana di merci importate. L'amministrazione doganale aveva dubitato della corrispondenza tra il valore dichiarato e il prezzo effettivamente pagato o da pagare, e aveva quindi determinato il valore sulla base del valore medio di merci similari. La sentenza impugnata aveva confermato l'annullamento della pretesa, ritenendo che l'Ufficio non avesse rispettato la sequenza legale dei criteri di valutazione previsti dagli artt. 29, 30 e 31 del codice doganale comunitario. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 30 e 31 del C.D.C., sostenendo che la CTR non avesse considerato correttamente il principio di diritto fissato dalla Cassazione n. 23245/2018 e che, in presenza di dubbi sul valore dichiarato, la rideterminazione fosse avvenuta legittimamente; in particolare, contestava l'affermazione secondo cui l'Amministrazione avrebbe dovuto spiegare perché non fosse possibile applicare in successione i metodi sussidiari previsti dagli artt. 30 e 31.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ribadito che, quando l'Amministrazione doganale nutre fondati dubbi sulla corrispondenza tra valore dichiarato e valore di transazione, deve prima richiedere informazioni complementari, consentire il contraddittorio e poi, solo se i dubbi persistono, applicare in ordine rigoroso i metodi sussidiari di valutazione previsti dagli artt. 30 e 31 del codice doganale. Nel caso concreto, l'Ufficio aveva utilizzato un metodo non immediatamente sussidiario senza dimostrare l'impossibilità di rispettare la sequenza legale. La CTR aveva quindi correttamente applicato i principi già affermati dalla precedente giurisprudenza. Il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore della contribuente; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per la natura pubblica della parte soccombente.
Norme richiamate
è stata invocata come norma processuale per denunciare violazione di legge in cassazione
art. 29 C.D.C.
il valore di transazione è il metodo prioritario e ordinario di determinazione del valore in dogana
art. 30 C.D.C.
i metodi sussidiari vanno applicati in ordine rigoroso e solo dopo l'impossibilità di usare il valore di transazione
art. 31 C.D.C.
si ricorre a questo criterio solo in via ulteriormente subordinata, se i metodi precedenti non consentono la determinazione del valore
art. 181-bis, paragrafo 2, Reg. CEE n. 2454 del 1993
prevede una specifica garanzia procedurale: richiesta di informazioni complementari e possibilità per l'interessato di far valere il proprio punto di vista
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
la Corte ha escluso la sua applicazione alla parte pubblica soccombente ammessa a prenotazione a debito
Massime di principio
- Nel procedimento di rettifica del valore doganale, il valore di transazione resta il criterio prioritario e ordinario, in quanto corrisponde al prezzo effettivamente pagato o da pagare.
- L'Amministrazione doganale, per discostarsi dal valore dichiarato, deve fondare i propri dubbi su elementi concreti, richiedere informazioni complementari e assicurare il contraddittorio con l'importatore.
- I metodi alternativi di determinazione del valore in dogana devono essere applicati secondo una sequenza rigorosamente sussidiaria: solo se il criterio precedente non è praticabile si può ricorrere a quello successivo.
- Quando l'Ufficio ridetermina il valore doganale con un criterio non immediatamente sussidiario, deve allegare e dimostrare le ragioni che impedivano di seguire l'ordine legale dei metodi di valutazione.
- In sede di legittimità, la violazione della sequenza normativa di valutazione doganale integra censura di legge solo se il giudice di merito abbia effettivamente disatteso i principi che disciplinano priorità del valore di transazione, contraddittorio endoprocedimentale e sussidiarietà dei metodi alternativi.
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