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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07892/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dallo spostamento di due tralicci di linee elettriche, resosi necessario per consentire lavori pubblici di sistemazione dell’alveo e delle arginature del fiume Po. L’ente pubblico aveva intrattenuto per anni interlocuzioni con il gestore della rete, chiedendo l’esecuzione dello spostamento e l’impresa aveva sostenuto di avere diritto alla "congrua indennità" prevista dall’art. 126 r.d. 1775/1933 e dalla normativa regionale veneta. Il tribunale aveva negato l’indennizzo, ritenendo mancante un formale ordine amministrativo di spostamento e applicabile, invece, l’art. 122 r.d. 1775/1933, perché l’ente era divenuto proprietario dei terreni interessati dai manufatti. La Corte d’appello aveva riformato la decisione, riconoscendo il diritto al rimborso e valorizzando sia le richieste provenienti dall’autorità pubblica sia il legittimo affidamento ingenerato nel gestore. Nel ricorso per cassazione l’ente pubblico ha dedotto: 1) violazione dell’art. 126 r.d. 1775/1933, dell’art. 13 l.r. Veneto n. 24/1991 e degli artt. 1 e 2 l. n. 241/1990, sostenendo che mancasse del tutto l’ordine autoritativo di spostamento, che non poteva essere surrogato da mere interlocuzioni o da un comportamento concludente della PA; 2) violazione degli artt. 1175 e 2043 c.c. e delle stesse norme speciali, contestando il richiamo al legittimo affidamento del gestore; 3) violazione dell’art. 122 r.d. 1775/1933, assumendo che, essendo divenuto proprietario dei suoli, l’ente avrebbe potuto eseguire opere sul proprio fondo senza indennizzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il diritto all’indennità ex art. 13 l.r. Veneto n. 24/1991 presupponga necessariamente un formale ordine di spostamento emesso dall’autorità competente, previa valutazione delle ragioni di pubblico interesse, e che tale presupposto mancasse nella fattispecie. Ha escluso che le semplici comunicazioni tra le parti o la condotta dell’autorità richiedente potessero sostituire il provvedimento tipico richiesto dalla legge, e ha negato che potesse operare un affidamento tutelabile in assenza di un atto proveniente dall’autorità terza competente. Ha invece ritenuto infondato il terzo motivo, chiarendo che l’art. 122 r.d. 1775/1933 disciplina un’ipotesi diversa, riferita al proprietario del fondo che esegua innovazioni sul proprio terreno senza indennizzo, mentre l’art. 126 riguarda lo spostamento per ragioni di pubblico interesse richiesto dall’amministrazione e comporta, in presenza dei presupposti, il rimborso delle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 126 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    Lo spostamento degli elettrodotti per ragioni di pubblico interesse, su richiesta dell’amministrazione competente, dà luogo al diritto dell’esercente alla congrua indennità/rimborso delle spese quando lo spostamento non possa avvenire senza spese eccessive.

  • art. 122 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    Disciplina una diversa fattispecie: il proprietario del fondo può eseguire innovazioni e costruzioni sul proprio suolo anche se impongano la rimozione o diversa collocazione delle condutture, senza indennizzo per l’esercente, salvo offrire altro luogo idoneo.

  • art. 13 l.r. Veneto 6 settembre 1991, n. 24

    Attribuisce al Presidente della Giunta regionale, previo procedimento e parere tecnico, il potere di emettere l’ordine di spostamento o modifica dell’elettrodotto quando ciò sia necessario per ragioni di pubblico interesse.

  • art. 1 l.r. Veneto 6 settembre 1991, n. 24

    La disciplina regionale si applica alle funzioni trasferite in materia di autorizzazione per le opere elettriche fino a 150.000 volt, mentre il r.d. n. 1775/1933 opera solo per quanto non previsto dalla legge regionale.

  • art. 1, secondo comma, l.r. Veneto 6 settembre 1991, n. 24

    Il testo richiama l’applicazione sussidiaria del r.d. n. 1775/1933 solo nelle parti non disciplinate dalla legge regionale.

  • artt. 3-6 l.r. Veneto 6 settembre 1991, n. 24

    Sono richiamati come disciplina del procedimento amministrativo complesso che precede l’ordine di spostamento.

  • art. 7 l.r. Veneto 6 settembre 1991, n. 24

    È menzionato come norma che presuppone anche i titoli edilizi connessi alla variante dell’impianto.

  • art. 16 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    È richiamato per affermare che un rapporto negoziale con la pubblica amministrazione nasce solo mediante contratto scritto.

  • art. 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    Concorre, insieme all’art. 16, a escludere la formazione di un rapporto contrattuale in assenza di stipula scritta.

  • art. 1175 c.c.

    È invocato dal ricorrente per negare la configurabilità di un affidamento tutelabile fondato sulle mere interlocuzioni.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato nel motivo relativo all’asserita responsabilità risarcitoria, ma la Corte esclude che la questione possa sostituire il necessario provvedimento amministrativo tipico.

  • art. 241/1990, artt. 1 e 2

    Sono richiamati dal ricorrente a sostegno della necessità di un procedimento amministrativo tipico e legittimamente concluso.

  • art. 97 Cost.

    È evocato in relazione ai principi di legalità, imparzialità, correttezza e buon andamento, ma la Corte esclude che la condotta della PA li abbia violati nella fattispecie in esame.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È indicato come norma processuale che ha consentito la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la memoria depositata dalla resistente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di censura per i motivi di violazione di legge proposti in cassazione.

Massime di principio

  • Il diritto dell’esercente a ottenere il rimborso delle spese per lo spostamento di un elettrodotto per ragioni di pubblico interesse presuppone un formale ordine amministrativo emesso dall’autorità competente secondo la disciplina speciale applicabile; mere comunicazioni, solleciti o interlocuzioni non possono surrogare il provvedimento tipico richiesto dalla legge.
  • Quando una normativa speciale riserva a un’autorità terza la valutazione del pubblico interesse e l’adozione dell’ordine di spostamento, la condotta dell’ente richiedente non è sufficiente a far sorgere il diritto all’indennità se manca l’atto formale previsto e il relativo procedimento amministrativo non è stato concluso.
  • La tutela dell’affidamento non può essere invocata per colmare la mancanza di un presupposto legale essenziale, soprattutto quando l’assetto normativo attribuisce il potere decisorio a un soggetto diverso da quello che ha intrattenuto le interlocuzioni con il privato.
  • L’art. 122 e l’art. 126 del r.d. n. 1775/1933 disciplinano fattispecie differenti e non sono fungibili: il primo riguarda l’iniziativa del proprietario del fondo, il secondo lo spostamento imposto per pubblico interesse su richiesta dell’amministrazione, con eventuale diritto alla congrua indennità.
  • In assenza di un contratto scritto con la pubblica amministrazione, le trattative o gli scambi di corrispondenza non sono idonei a fondare un rapporto negoziale sostitutivo del provvedimento amministrativo richiesto dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisoluzione del contrattoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

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