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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18339/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L’Agenzia delle entrate ha proposto due ricorsi per cassazione contro due sentenze della Commissione tributaria regionale della Basilicata che avevano accolto gli appelli di un’associazione sportiva dilettantistica e del suo legale rappresentante avverso avvisi di accertamento per IVA relativi agli anni 2014 e 2015. Nel corso del giudizio di legittimità, le parti resistenti hanno depositato memorie evidenziando che l’associazione aveva definito la controversia mediante pagamento della prima rata nell’ambito della definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023. Si è quindi posto il tema dell’effetto di tale definizione sul giudizio pendente e, in particolare, sull’estensione dei suoi effetti anche al coobbligato solidale.

La decisione

La Corte ha riunito i due procedimenti per connessione e ha rilevato che la definizione agevolata della controversia da parte dell’associazione contribuente, effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022, produce effetti anche nei confronti del coobbligato solidale ai sensi del comma 202 della medesima disposizione. Conseguentemente ha dichiarato l’estinzione di entrambi i procedimenti riuniti. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022

    pagamento della prima rata

    il pagamento della prima rata nell’ambito della definizione agevolata è sufficiente a perfezionare la definizione della controversia, con effetti estintivi del giudizio relativo alla posizione del contribuente che vi aderisce.

  • art. 1, comma 202, l. n. 197 del 2022

    la definizione agevolata della controversia riferita a uno dei coobbligati solidali estende i propri effetti anche agli altri coobbligati, determinando l’estinzione del giudizio anche nei loro confronti.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    le parti hanno depositato memorie nel procedimento di legittimità secondo il rito camerale previsto per la trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria è definita agevolmente dal contribuente mediante il pagamento previsto dalla normativa sopravvenuta, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto nei confronti della parte che ha aderito alla definizione.
  • Se il debito oggetto del contenzioso grava anche su un coobbligato solidale, la definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati si estende agli altri, con conseguente estinzione anche del giudizio instaurato nei loro confronti.
  • In presenza di identica questione e di connessione tra ricorsi proposti contro sentenze diverse ma riferite al medesimo rapporto d’imposta, la Corte può disporne la riunione e definire unitariamente l’esito processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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