Cassazione Civile, Ordinanza n. 33315/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, verificandone la ritualità ex art. 390 c.p.c. e l'adesione della controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso l'applicabilità del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in conformità a giurisprudenza richiamata in ordinanza. Le spese non sono state liquidate, essendo state concordemente compensate dalle parti.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine da un lodo arbitrale inter partes del 14 dicembre 2006. Il Tribunale di Napoli aveva concesso l'esecutorietà del lodo; la controparte aveva proposto reclamo e la Corte d'appello di Napoli, con ordinanza del 17 luglio 2020, aveva accolto il reclamo revocando il decreto del Tribunale. Avverso tale ordinanza la società che si era vista concedere l'esecutorietà del lodo ha proposto ricorso per cassazione. Dopo un precedente rinvio a nuovo ruolo per favorire una definizione bonaria, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto per adesione anche dalla controricorrente, con previsione di integrale compensazione delle spese.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta e accettata dalla controparte, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È inapplicabile nel caso di estinzione del giudizio di cassazione conseguente a rinuncia al ricorso.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Viene richiamato come fonte della modifica normativa relativa al contributo unificato aggiuntivo, ma la Corte ne esclude l'applicazione nel caso concreto.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando rispetta i requisiti formali di legge ed è accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia concordata, non occorre provvedere sulle spese se le parti hanno pattuito la loro integrale compensazione.
- Il contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia rituale al ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33118/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33122/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33127/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33130/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33131/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33134/2023 del 29/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →