Cassazione Penale, Sentenza n. 10590/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva respinto la remissione del debito per spese processuali derivanti dalla sentenza della Corte d'appello di Bari del 12/10/2009, irrevocabile il 27/3/2010, per l'importo complessivo di € 14.729,66 relativo a spese di intercettazioni telefoniche. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 6 DPR 30/5/2002 n.115 e all'art. 106 DPR 30/6/2000 n.230 sostenendo che l'obbligo di pagamento, considerata la sua situazione patrimoniale e reddituale, comporterebbe un serio e considerevole squilibrio economico; ha inoltre contestato la valutazione della solidarietà tra coobbligati richiamata nell'ordinanza
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La corte ha ritenuto che il Magistrato di sorveglianza abbia correttamente valutato la situazione economico-patrimoniale del Carosieli, che risulta titolare di beni immobili e pro-quota di una somma (TFR ereditario) complessiva pari a € 47.475,66 da dividere in successione; alla luce della documentazione acquisita il ricorrente ha sufficiente capienza per pagare la propria quota senza provocare uno squilibrio tale da pregiudicare bisogni vitali o il reinserimento sociale. La corte ha altresì richiamato la normativa e la giurisprudenza relativa alla solidarietà tra condannati, osservando che per la condanna divenuta irrevocabile nel marzo 2010 si applica il regime di riparto pro-quota introdotto dalla L. n.69/2009; nonostante ciò, la valutazione ha portato al rigetto del ricorso e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
La norma prevede la remissione del debito per spese di processuali e di mantenimento in carcere per chi versa in disagiate condizioni economiche e ha tenuto regolare condotta; la Corte interpreta il requisito in senso ampio, includendo anche la situazione in cui il pagamento determinerebbe un serio squilibrio del bilancio familiare con pregiudizio delle esigenze essenziali e del reinserimento sociale
Citato nel motivo di ricorso come riferimento normativo per la remissione o esenzione dalle spese, rilevante per la valutazione dei requisiti economici
Ha eliminato il regime di solidarietà passiva tra condannati e introdotto il criterio di riparto pro-quota per le spese processuali; la corte ne trae la conseguenza che, per condanne divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore della legge, ciascun condannato è chiamato alla propria quota
art. 535 cod. proc. pen. (modifiche introdotte)
Riferimento all'eliminazione del precedente regime che prevedeva solidarietà; la modifica supporta il principio del riparto pro-quota delle spese tra condannati per pronunce divenute irrevocabili dopo la riforma
Cass. Sez. 1, n. 42026 del 06/07/2018 (M.)
Giurisprudenza richiamata che definisce il criterio di esigibilità economica: non è necessario dimostrare solo lo stato di indigenza ma anche che l'adempimento provochi serio e considerevole squilibrio del bilancio familiare con compromissione delle esigenze vitali e del reinserimento sociale
Cass. Sez. 1, n. 48400 del 23/11/2012 (Loreto)
Ulteriore pronuncia che conferma la nozione ampia di esigibilità economica e le condizioni ostative alla richiesta di remissione
Sezioni Unite n. 491 del 29/9/2011 (Pislor)
Affermata la regola circa l'irretroattività dell'esclusione della solidarietà: la modifica introdotta dalla L. 69/2009 si applica alle statuizioni di condanna emesse dopo la sua entrata in vigore, con implicazioni sul regime di solidarietà tra condannati
Cass. Sez. 1, n. 17410 del 28/03/2019 (Genna)
Richiama il principio secondo cui, dopo la modifica normativa, la ripartizione pro-quota è il criterio applicabile e che la domanda di recupero delle spese deve essere valutata in conformità a tale criterio
Cass. Sez. 1, n. 31843 del 15/03/2019
Stabilisce che il giudice dell'esecuzione penale è competente a decidere sulle questioni relative all'esistenza, validità e sufficienza del titolo per l'azione di recupero delle spese processuali
Massime di principio
- La remissione del debito per spese processuali è ammessa quando il pagamento effettivo provocherebbe uno "serio e considerevole squilibrio" del bilancio familiare, con pregiudizio delle esigenze essenziali e del reinserimento sociale; non basta la mera ristrettezza economica.
- Il giudice valuta globalmente la situazione patrimoniale e reddituale: beni immobili, disponibilità liquide, quote ereditarie o TFR, e la concreta possibilità di far fronte alla spesa senza ledere bisogni vitali.
- L'onere di provare l'effettiva incapacità a pagare o il grave squilibrio economico grava sul richiedente la remissione; quindi è fondamentale produrre documentazione completa (visure, atti immobiliari, certificazioni reddituali, posizioni bancarie, documenti di successione).
- Per le spese processuali la solidarietà tra condannati è stata sostituita dal criterio del riparto pro-quota per le condanne pronunciate dopo l'entrata in vigore della L. n.69/2009; per condanne irrevocabili anteriori il regime può essere diverso: occorre verificare la data di irrevocabilità.
- Anche se l'atto di esecuzione indica l'importo totale, il condannato può essere chiamato a rispondere solamente della sua quota quando applicabile il criterio pro-quota; ciò può influire sull'entità della somma effettivamente dovuta.
- La mera esistenza di un cespite immobiliare non esclude automaticamente la remissione: il giudice valuta se la liquidazione o l'utilizzo di quel bene sia realizzabile senza compromettere esigenze essenziali; beni formalmente consistenti ma illiquidi possono giustificare un diverso apprezzamento.
- Questioni sulla esistenza e sufficienza del titolo per il recupero delle spese spettano al giudice dell'esecuzione penale; in casi analoghi è opportuno rivolgersi a quel giudice per eccezioni esecutive o istanze di ricalcolo della quota a carico.
- In presenza di difficoltà nel pagamento, oltre alla remissione, è utile valutare soluzioni pratiche alternative come istanze per dilazione del pagamento o rateizzazione, corredate dalla documentazione che dimostri la temporanea difficoltà economica.
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