Cassazione Penale, Ordinanza n. 23587/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due coimputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro responsabilità penale per il solo delitto previsto dall'art. 43 l. n. 504/1995, relativo al traffico/trasporto di bevande alcoliche in violazione degli obblighi fiscali e documentali. I primi due motivi censuravano il vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità e la violazione dell'art. 192 c.p.p., sostenendo in sostanza l'insufficienza del compendio probatorio e una ricostruzione erronea del concorso dell'imputato trasportato. Il terzo motivo contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., ritenendo non adeguatamente motivata la valutazione sfavorevole. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproponevano questioni di fatto già esaminate e correttamente disattese in appello, senza evidenziare vizi logici manifesti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e perché meramente riproduttivi di doglianze già esaminate dalla Corte territoriale, la quale aveva fondato la conferma della responsabilità su elementi fattuali coerenti: assenza di regolari documenti di trasporto, mancanza di provenienza da impresa abilitata, assenza di segni di assolvimento degli obblighi fiscali, presenza sul mezzo di attrezzature e materiali compatibili con un traffico clandestino di bevande alcoliche, nonché coinvolgimento di entrambi gli occupanti nelle operazioni di carico e scarico di merce pesante. È stato dichiarato inammissibile anche il motivo sulle attenuanti generiche, poiché la Corte d'appello aveva motivato il diniego valorizzando i precedenti penali degli imputati e l'assenza di elementi positivi a favore della mitigazione. In conseguenza dell'inammissibilità e dell'assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 43 l. n. 504/1995
Individua il delitto per cui è stata confermata la responsabilità penale in relazione al traffico clandestino di bevande alcoliche prive della regolare documentazione e dei segni di assolvimento degli obblighi fiscali.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione del fatto già correttamente apprezzato in appello.
Norma sulle attenuanti generiche; il diniego è stato ritenuto legittimamente motivato con riferimento ai precedenti penali e all'assenza di elementi favorevoli.
Fondamento della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
La sanzione pecuniaria è stata applicata perché non è stata ravvisata assenza di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità non priva di colpa, segue la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto l'apparente veste del vizio di motivazione o della violazione dell'art. 192 c.p.p., mirino in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove già compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione di quest'ultimo sia non manifestamente illogica.
- La responsabilità concorsuale può essere desunta da elementi fattuali oggettivi e convergenti, quali l'assenza di regolari documenti di trasporto, la mancanza di provenienza da un operatore abilitato, la presenza di strumenti e materiali tipici dell'attività illecita e il coinvolgimento di entrambi gli occupanti nelle operazioni di carico e scarico della merce.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito valorizza precedenti penali e l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare una mitigazione della pena.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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