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Sentenza

Sentenza del 22/09/2025 n. 5485 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'atto di recupero notificato il 30 dicembre 2024, relativo al credito d'imposta per ricerca e sviluppo compensato nel 2016. Ha sostenuto, in via principale, che il credito fosse al più non spettante e che l'Amministrazione fosse quindi decaduta, essendo trascorsi oltre cinque anni dall'utilizzo. Ha inoltre contestato nel merito la valutazione negativa del progetto Hypercomix, la retroattiva applicazione dei criteri del Manuale di Frascati, l'insufficienza della prova dell'Ufficio e la mancata richiesta di un parere tecnico ministeriale, il difetto di motivazione, l'inesistenza giuridica dell'atto per asserita mancanza di potere del firmatario e l'illegittimità delle sanzioni. L'Agenzia ha sostenuto che il credito fosse inesistente, con termine di recupero di otto anni, e ha difeso la legittimità dell'atto e delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e annullato l'atto di recupero. Ha ritenuto che il credito fosse non spettante, non inesistente: risultava dichiarato e, secondo la Corte, l'Amministrazione aveva potuto effettuare i controlli di competenza; inoltre aveva avviato il contraddittorio preventivo, previsto per i crediti non spettanti. Di conseguenza si applicava il termine quinquennale e la notifica del 30 dicembre 2024, relativa a compensazioni del 2016, era tardiva. Le altre questioni sono rimaste assorbite, senza decisione nel merito. L'Agenzia è stata condannata alle spese, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), D.Lgs. n. 74/2000

    Invero, il credito di cui si discute in capo alla società ricorrente non si può qualificare inesistente, ma va qualificato come non spettante.

    La Corte utilizza le definizioni introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024 per distinguere i crediti inesistenti da quelli non spettanti. Nel caso concreto reputa il credito non spettante, con conseguenze sul termine di recupero.

  • Art. 36-bis e art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973; art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972

    In tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, il credito è inesistente quando, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi contemplati dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo e l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36 bis e 36 ter DPR 600/1973 e all'art. 54 - bis DPR n. 633 /1972.

    La distinzione richiamata dalla Corte collega l'inesistenza del credito, tra l'altro, alla non rilevabilità della carenza mediante i controlli automatizzati o formali indicati. Se la compensazione indebita riguarda invece un credito non spettante, si applicano i termini ordinari di accertamento.

  • Art. 7-bis, D.L. n. 39/2024

    Sul punto, si osserva che solo per i crediti inesistenti l'art. 7-bis del D.L. n. 39/2024 esclude l'obbligo del preventivo contradittorio che è invece previsto per i crediti non spettanti.

    La Corte considera l'avvio del contraddittorio preventivo un elemento coerente con la qualificazione del credito come non spettante, pur precisando che l'Ufficio lo aveva qualificato come inesistente.

  • Art. 32, D.P.R. n. 600/1973 e art. 51, D.P.R. n. 633/1972

    Sono indicati come base dei controlli fiscali svolti per verificare la spettanza del credito d'imposta e per richiedere alla società la documentazione sull'origine e sullo sviluppo del progetto.

Massime di principio

  • La distinzione tra credito inesistente e credito non spettante incide sul termine entro cui può essere notificato l'atto di recupero: prima di applicare il termine più lungo previsto per i crediti inesistenti occorre verificare se ricorrano i relativi presupposti, inclusa la non rilevabilità della carenza tramite i controlli previsti dalla legge.
  • Nel caso deciso, la dichiarazione del credito e la possibilità per l'Amministrazione di svolgere i controlli, insieme all'avvio del contraddittorio preventivo, hanno concorso a qualificare il credito come non spettante; per tale ragione la Corte ha applicato il termine quinquennale e annullato l'atto notificato oltre tale termine.
  • L'avvio del contraddittorio preventivo non sostituisce la verifica della corretta qualificazione del credito: un atto che lo definisca inesistente può essere comunque tardivo se, in base ai fatti accertati, il credito è invece non spettante e risulta decorso il termine ordinario.
  • La sentenza non decide le contestazioni sul requisito di innovazione del progetto, sulla prova tecnica, sulla motivazione, sulla firma dell'atto o sulle sanzioni: tali questioni sono rimaste assorbite dall'accoglimento per decadenza e non se ne può ricavare una regola sul loro merito.

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