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Sentenza

Sentenza del 22/09/2025 n. 31667 - Corte di Cassazione

Penale tributario - Frode fiscale con blockchain - Misure cautelari

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. era indagato, quale promotore e organizzatore, di un’associazione dedita a frodi fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio, anche tramite società fittizie e crediti d’imposta inesistenti collegati all’acquisto di software basati su blockchain. Il ricorso denunciava, da un lato, l’inammissibilità dell’appello del pubblico ministero, ritenuto privo di specifiche censure; dall’altro, la violazione dell’art. 274 c.p.p., sostenendo che mancasse un pericolo attuale di reiterazione, considerati il tempo trascorso, la cessazione dell’associazione e dei rapporti con un coindagato, la fine della normativa agevolativa e l’incensuratezza del ricorrente.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, giudicando i motivi generici e comunque manifestamente infondati. Ha ritenuto specifico l’appello del pubblico ministero, che contestava puntualmente le ragioni con cui il GIP aveva escluso le esigenze cautelari. Ha inoltre confermato la valutazione del Tribunale sull’attualità e concretezza del pericolo di recidiva: hanno rilievo il ruolo dominante di A.A., la serialità delle condotte dal 2022 al 2023, la prosecuzione dell’attività mediante un nuovo schema societario dopo perquisizione e sequestro del 13 luglio 2023, gli ingenti introiti e i collegamenti criminali. Il requisito dell’attualità non richiede l’imminenza di un nuovo reato, ma la persistente attualità del pericolo, valutata anche in base a elementi recenti. Resta quindi ferma la misura degli arresti domiciliari, con divieto di contatti telefonici e telematici. A.A. è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati.

    I motivi di impugnazione devono individuare in modo specifico gli errori contestati; censure generiche o mera riproposizione di questioni già decise determinano l’inammissibilità.

  • Art. 274 c.p.p.

    In tema di esigenze cautelari - ove l'indagato sia dedito, per il suo modus vivendi, a commettere delitti in modo continuativo e seriale - il giudizio sul pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall'analisi della personalità dell'indagato, dall'esame delle sue concrete condizioni di vita, da dati ambientali o di contesto, nonché dalle modalità dei fatti per cui si procede.

    Il pericolo di reiterazione può essere desunto da una valutazione complessiva e concreta della condotta seriale, della personalità e del contesto dell’indagato, senza dover individuare una specifica occasione imminente per commettere un nuovo reato. L’attualità riguarda la persistenza temporale del pericolo, valutata anche alla luce della vicinanza dei fatti e di comportamenti successivi indicativi.

  • Art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell' articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • L’attualità del pericolo di reiterazione non coincide con l’imminenza di un nuovo reato: occorre verificare se il pericolo permanga nel tempo, considerando la distanza dai fatti e l’esistenza di elementi recenti che ne confermino la concretezza.
  • La serialità e l’organizzazione delle condotte, il ruolo svolto dall’indagato, la capacità di adattare il modus operandi dopo interventi investigativi e la persistenza di relazioni o opportunità criminali possono sostenere una prognosi di recidiva anche quando le condotte contestate non siano recentissime.
  • La cessazione di una specifica agevolazione normativa o di un singolo schema operativo non esclude automaticamente il pericolo cautelare se risultano capacità e dinamismo idonei a riprodurre l’attività illecita con modalità diverse.
  • Nel ricorso per cassazione in materia cautelare non basta contrapporre una diversa lettura dei fatti: occorre indicare una specifica violazione di legge o un vizio motivazionale manifesto, confrontandosi con gli elementi concreti valorizzati dal giudice.

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