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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15387/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per lesioni colpose resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di lesioni colpose. Con un unico motivo ha dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione, lamentando in sostanza che la pronuncia impugnata sarebbe priva di un'adeguata motivazione. La Corte ha ritenuto però le censure formulate in termini del tutto aspecifici e generici, senza un effettivo confronto con le argomentazioni poste a base della decisione di merito e senza indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta.

Norme richiamate

  • art. 590 c.p.

    indicato come norma incriminatrice del reato oggetto delle conformi sentenze di merito, ossia lesioni colpose.

  • art. 581 c.p.p.

    richiamato unitamente all'art. 591 c.p.p. per affermare che i motivi di ricorso devono essere specifici, indicando puntualmente ragioni di diritto ed elementi di fatto a sostegno della richiesta.

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato unitamente all'art. 581 c.p.p. per sostenere l'inammissibilità del ricorso proposto con motivi generici e aspecifici.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici: è necessario confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare puntualmente gli errori di diritto o di fatto denunciati.
  • La deduzione di un vizio di manifesta illogicità della motivazione non è sufficiente se è formulata in modo generico e astratto, senza individuare le concrete carenze argomentative della decisione di merito.
  • Quando il ricorso si limita a censure apodittiche sulla carenza di motivazione, senza un reale confronto con il decisum, esso è inammissibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, se dovuta secondo la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLesioni
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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