Cassazione Penale, Sentenza n. 8251/2022 del 09/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha ritenuti responsabili del reato di danneggiamento aggravato di un'autovettura e ha rideterminato la pena. Le censure di PUCE riguardano vizi di motivazione e violazioni dell'art. 192 c.p.p., contestando l'adesione acritica ai fatti accertati in primo grado, la presunta insussistenza di prove sulla messa a disposizione dell'auto Fiat Punto e sulla concordanza dell'intento criminoso, la mancata considerazione di dichiarazioni favorevoli e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Le censure di MARINO riguardano la presunta genericità dell'appello della Pubblica Accusa (richiamando la legge n.103/2017), vizi di motivazione per mancata valutazione di elementi probatori (modello/colore auto, testimonianze), insufficiente elisione del ragionevole dubbio, omessa valutazione di prove favorevoli, contestazione della congruità della dosimetria della pena e della mancata applicazione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che molte delle doglianze si risolvessero in una ricostruzione alternativa dei fatti non consentita in sede di legittimità (sindacato sul merito limitato), e che diversi motivi fossero privi di specificità. La Corte ha altresì ritenuto insindacabile la determinazione della pena operata dal giudice del merito essendo rimasta entro i limiti della discrezionalità e motivata, e ha condiviso la valutazione del giudice di merito circa l'esclusione delle attenuanti generiche. Per effetto della declaratoria di inammissibilità i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020
art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020
Norma richiamata per la presentazione della requisitoria del Sostituto Procuratore Generale; utilizzata per indicare il deposito della requisitoria ai sensi del richiamato decreto-legge
I ricorrenti lamentavano violazioni e vizi di motivazione ai sensi di questa norma; la Corte ha ritenuto che molte doglianze riguardassero mera rivalutazione del fatto e non vizi propriamente motivazionali rilevanti in cassazione
Richiamato implicitamente nel ragionamento sulla limitazione del sindacato della Cassazione alle ipotesi previste da questa norma (vizi di diritto e motivazione), con esclusione delle mere alternative di fatto
Riferimento ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha osservato che il giudice del merito può richiamare criteri generali e scegliere l'elemento ritenuto prevalente per motivare la quantificazione della pena
legge n. 103 del 23 giugno 2017
legge n. 103 del 23 giugno 2017
Richiamata dal ricorrente Marino per contestare la specificità dell'appello della Procura; la Corte ha ritenuto che l'appello fosse sufficientemente specifico e motivato quanto alla censura sulla pena
Applicato per disporre la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali a seguito della dichiarazione di inammissibilità
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito riproporre una ricostruzione alternativa dei fatti già valutati dal giudice del merito: le doglianze che si limitano a una diversa interpretazione delle prove sono inammissibili
- La mancanza di specificità nei motivi di ricorso (segnatamente su questioni di fatto o su appelli generici) può condurre all'inammissibilità; i motivi devono indicare chiaramente la violazione di norme o vizi di motivazione rilevabili in sede di legittimità
- La valutazione della prova e la dosimetria della pena rientrano in larga parte nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione sindaca la correttezza dell'iter argomentativo ma non sostituisce la propria valutazione se la decisione è motivata e nei limiti del potere discrezionale
- L'esclusione delle attenuanti generiche può essere legittima se il giudice del merito individua uno o più elementi prevalenti (personalità dell'imputato, gravità del fatto, modalità di esecuzione) idonei a ostare al riconoscimento del beneficio
- La declaratoria di inammissibilità comporta spesso la condanna alle spese e può comportare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende se l'inammissibilità è dovuta a colpa dei ricorrenti
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