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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8251/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha ritenuti responsabili del reato di danneggiamento aggravato di un'autovettura e ha rideterminato la pena. Le censure di PUCE riguardano vizi di motivazione e violazioni dell'art. 192 c.p.p., contestando l'adesione acritica ai fatti accertati in primo grado, la presunta insussistenza di prove sulla messa a disposizione dell'auto Fiat Punto e sulla concordanza dell'intento criminoso, la mancata considerazione di dichiarazioni favorevoli e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Le censure di MARINO riguardano la presunta genericità dell'appello della Pubblica Accusa (richiamando la legge n.103/2017), vizi di motivazione per mancata valutazione di elementi probatori (modello/colore auto, testimonianze), insufficiente elisione del ragionevole dubbio, omessa valutazione di prove favorevoli, contestazione della congruità della dosimetria della pena e della mancata applicazione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che molte delle doglianze si risolvessero in una ricostruzione alternativa dei fatti non consentita in sede di legittimità (sindacato sul merito limitato), e che diversi motivi fossero privi di specificità. La Corte ha altresì ritenuto insindacabile la determinazione della pena operata dal giudice del merito essendo rimasta entro i limiti della discrezionalità e motivata, e ha condiviso la valutazione del giudice di merito circa l'esclusione delle attenuanti generiche. Per effetto della declaratoria di inammissibilità i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020

    art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020

    Norma richiamata per la presentazione della requisitoria del Sostituto Procuratore Generale; utilizzata per indicare il deposito della requisitoria ai sensi del richiamato decreto-legge

  • art. 192 cod. proc. pen.

    I ricorrenti lamentavano violazioni e vizi di motivazione ai sensi di questa norma; la Corte ha ritenuto che molte doglianze riguardassero mera rivalutazione del fatto e non vizi propriamente motivazionali rilevanti in cassazione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente nel ragionamento sulla limitazione del sindacato della Cassazione alle ipotesi previste da questa norma (vizi di diritto e motivazione), con esclusione delle mere alternative di fatto

  • art. 133 cod. pen.

    Riferimento ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha osservato che il giudice del merito può richiamare criteri generali e scegliere l'elemento ritenuto prevalente per motivare la quantificazione della pena

  • legge n. 103 del 23 giugno 2017

    legge n. 103 del 23 giugno 2017

    Richiamata dal ricorrente Marino per contestare la specificità dell'appello della Procura; la Corte ha ritenuto che l'appello fosse sufficientemente specifico e motivato quanto alla censura sulla pena

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali a seguito della dichiarazione di inammissibilità

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito riproporre una ricostruzione alternativa dei fatti già valutati dal giudice del merito: le doglianze che si limitano a una diversa interpretazione delle prove sono inammissibili
  • La mancanza di specificità nei motivi di ricorso (segnatamente su questioni di fatto o su appelli generici) può condurre all'inammissibilità; i motivi devono indicare chiaramente la violazione di norme o vizi di motivazione rilevabili in sede di legittimità
  • La valutazione della prova e la dosimetria della pena rientrano in larga parte nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione sindaca la correttezza dell'iter argomentativo ma non sostituisce la propria valutazione se la decisione è motivata e nei limiti del potere discrezionale
  • L'esclusione delle attenuanti generiche può essere legittima se il giudice del merito individua uno o più elementi prevalenti (personalità dell'imputato, gravità del fatto, modalità di esecuzione) idonei a ostare al riconoscimento del beneficio
  • La declaratoria di inammissibilità comporta spesso la condanna alle spese e può comportare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende se l'inammissibilità è dovuta a colpa dei ricorrenti

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