Cassazione Civile, Ordinanza n. 09452/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un’azione con cui la proprietaria di un fondo vicino chiedeva l’accertamento dell’inesistenza della servitù di veduta esercitata dalla vicina mediante una finestra, con domanda di chiusura della finestra o sua trasformazione in luce. La convenuta resisteva e deduceva in via riconvenzionale l’usucapione della servitù di veduta. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice, ritenendo non provata l’usucapione e ordinando l’apposizione di grata esterna e vetri opachi. In appello la soccombente sosteneva, tra l’altro, che il giudice non avrebbe potuto dichiarare tardiva l’eccezione di usucapione perché la questione non era stata devoluta dal resistente con appello incidentale o con riproposizione ex art. 346 c.p.c.; lamentava inoltre omessa pronuncia sul merito dell’usucapione e sulla carenza di interesse ad agire dell’attrice. Con il ricorso per cassazione articolava sei motivi: i primi quattro miravano a contestare la statuizione di tardività dell’eccezione di usucapione e i relativi profili di giudicato interno, ultrapetizione e mancata riproposizione in appello; il quinto denunciava omessa pronuncia sul merito dell’usucapione; il sesto riguardava la carenza di interesse ad agire. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi quattro motivi, assorbiti gli altri due, perché l’eccezione di tardività dell’eccezione riconvenzionale di usucapione non era stata ritualmente riproposta in appello e non poteva essere rilevata d’ufficio dal giudice del gravame.
La decisione
La Corte ha accolto i primi quattro motivi del ricorso, dichiarando assorbiti il quinto e il sesto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di appello di L’Aquila, in differente composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio della cassazione risiede nel fatto che il giudice d’appello non poteva esaminare d’ufficio la tardività dell’eccezione di usucapione, trattandosi di eccezione in senso proprio, da riproporre nei modi di legge e non soggetta a rilievo officioso.
Norme richiamate
richiamato in tema di giudicato interno e limiti al rilievo della questione in appello
richiamato in tema di formazione del giudicato interno
invocato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di pronuncia su questioni non devolute
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come vizio denunciabile per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come vizio denunciabile per nullità della sentenza per omessa pronuncia o ultrapetizione
richiamato nel contesto della dedotta preclusione e della tempestività delle eccezioni
richiamato per la tempestività delle eccezioni del convenuto in primo grado
richiamato per la disciplina dell’appello incidentale
richiamato per la necessaria riproposizione in appello delle domande ed eccezioni non accolte o non esaminate
invocato nel sesto motivo in tema di interesse ad agire
invocato nel sesto motivo, senza che la Corte entrasse nel merito per assorbimento
Massime di principio
- L’eccezione riconvenzionale di usucapione, se rigettata in primo grado o non esaminata, non può essere scrutinata in appello se non è stata ritualmente riproposta, rispettivamente, con appello incidentale o ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
- La tardività di un’eccezione riconvenzionale è a sua volta un’eccezione in senso proprio e non una mera difesa: deve quindi essere dedotta o riproposta dalla parte interessata e non è rilevabile d’ufficio dal giudice del gravame.
- Il potere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti incontra il limite del petitum sostanziale e degli effetti giuridici effettivamente domandati dalla parte; il giudice non può attribuire o negare d’ufficio un effetto non devoluto.
- Nel giudizio di appello, il mancato rispetto delle forme di devoluzione delle questioni non consente al giudice di pronunciarsi su questioni ormai non più devolute, pena violazione dell’art. 112 c.p.c.
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