Cassazione Penale, Ordinanza n. 13789/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione adeguata sulla dosimetria della pena e sul diniego delle attenuanti generiche. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida in stato di ebbrezza. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, ritenendola eccessiva, e ha inoltre lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure investissero profili riservati al giudice di merito e non deducibili in sede di legittimità, poiché la pena era stata determinata in misura media o prossima al minimo edittale e la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e immune da vizi logici.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 lett. b) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La norma integra il titolo di reato contestato, relativo alla guida in stato di ebbrezza, per il quale l'imputato è stato condannato nei due gradi di merito.
I criteri di commisurazione della pena sono rimessi al giudice di merito; una motivazione specifica è richiesta solo quando la pena sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media.
Il diniego delle attenuanti generiche, se sorretto da motivazione non illogica e coerente con gli elementi processuali, non è sindacabile in cassazione.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
In caso di inammissibilità del ricorso segue, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando la sanzione sia collocata in misura media o prossima al minimo edittale e la motivazione risulti conforme ai criteri legali.
- Una motivazione analitica sulla dosimetria è necessaria soprattutto se la pena è fissata vicino al massimo edittale o oltre la media; in caso contrario è sufficiente un percorso argomentativo essenziale ma coerente con l'art. 133 c.p.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità quando sia fondato su una motivazione logicamente coerente e non manifestamente illogica.
- Il ricorso per cassazione che deduca soltanto l'eccessività della pena o l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, senza evidenziare vizi di legge o manifeste illogicità, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
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