Cassazione Civile, Ordinanza n. 29197/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria di una società industriale, nella quale il Ministero aveva chiesto l'ammissione di un ingente credito a titolo di danno ambientale, riferito a tre stabilimenti ubicati in diversi siti. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione perché il ricorso non era corredato né dalla domanda di ammissione al passivo né dal decreto del giudice delegato, ritenendo che tale mancanza impedisse di comprendere il contenuto della pretesa. In via subordinata, aveva comunque respinto l'opposizione anche nel merito, reputando non provati il danno e il nesso causale, per la mancata produzione di documenti tecnici, in particolare delle elaborazioni ISPRA, e ritenendo non sostituibili tali documenti con la consulenza tecnica d'ufficio richiesta né con gli atti di un parallelo processo penale. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) violazione delle norme fallimentari perché il ricorso in opposizione avrebbe potuto richiamare per relationem la domanda di ammissione senza doverla produrre; (2) violazione delle norme processuali e dell'art. 99 l.fall. perché l'omessa produzione del decreto impugnato non poteva incidere sull'ammissibilità; (3) violazione delle norme sull'onere della prova e sull'uso delle presunzioni, perché il Tribunale avrebbe erroneamente escluso il rilievo delle valutazioni ISPRA già allegate alla domanda; (4) omesso esame di fatti decisivi relativi all'an e al quantum del danno ambientale, desumibili da tali valutazioni.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dalla resistente, ritenendo rituale il deposito del ricorso e del decreto in base alla disciplina applicabile ratione temporis. Ha poi accolto congiuntamente tutti e quattro i motivi del ricorso. La Corte ha affermato che la domanda di ammissione al passivo ex art. 93 l.fall. non è un documento probatorio del credito e non deve essere prodotta a pena di decadenza con l'opposizione; essa è già nel fascicolo d'ufficio della procedura e, se necessario per la decisione, il tribunale deve acquisirla. Analogamente, la mancata produzione del decreto impugnato non comporta l'inammissibilità, potendo il giudice accedere al fascicolo della procedura o comunque acquisire il documento fino alla chiusura del contraddittorio. Quanto ai documenti posti a fondamento della pretesa, la Corte ha precisato che l'opponente deve solo indicarli specificamente, e che tale indicazione può risultare anche in forma complessiva o riassuntiva quando sia chiaro dal contenuto degli atti quali documenti siano invocati. In applicazione di tali principi, la Corte ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Udine in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
La domanda di ammissione al passivo è contenuta nel fascicolo d'ufficio della procedura.
La domanda di ammissione al passivo non è un documento probatorio del credito.
Disciplina l'opposizione allo stato passivo nel cui ambito si colloca la controversia.
L'opponente deve indicare specificamente i documenti di cui intende avvalersi; la norma non impone, in via rigoristica, la produzione di tutti i documenti già presenti nel fascicolo della verifica, quando siano chiaramente individuabili.
Richiamato per il profilo processuale della deduzione dei motivi, ma non decisivo nella ratio.
Richiamato come parametro della doglianza sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato nel contesto della censura processuale sollevata dal ricorrente.
Richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova.
Richiamato in relazione al ricorso alle presunzioni.
Richiamato con riferimento alla valutazione delle prove documentali.
Richiamato con riferimento alla valutazione delle prove da parte del giudice.
Richiamato tra le norme processuali invocate nel ricorso.
Richiamato per la richiesta di esibizione/acquisizione documentale.
Richiamato per l'acquisizione di atti/documenti da parte del giudice.
La domanda introduttiva è soggetta al regime del fascicolo d'ufficio.
Richiamato insieme alle norme sul fascicolo d'ufficio della procedura.
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, la domanda di ammissione presentata nella fase di verifica non ha natura di documento probatorio del credito e, quindi, non deve essere prodotta dall'opponente a pena di decadenza se già risulta nel fascicolo della procedura.
- L'omessa allegazione del decreto del giudice delegato non determina di per sé l'inammissibilità dell'opposizione, quando il contenuto del provvedimento sia comunque conoscibile dal fascicolo della procedura o sia acquisibile dal giudice fino alla chiusura del contraddittorio.
- L'indicazione dei documenti ex art. 99 l.fall. non va intesa in senso meramente formalistico: è sufficiente che dagli atti risulti in modo chiaro quali documenti già prodotti nella verifica lo opponente intenda richiamare, anche mediante riferimenti complessivi o riassuntivi.
- Se un documento necessario alla decisione è già nel fascicolo della procedura, il tribunale deve acquisirlo o comunque prenderlo in considerazione secondo il principio di acquisizione processuale, senza far ricadere automaticamente sulla parte una sanzione di inammissibilità o rigetto per la sola mancata rinnovata produzione.
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