Cassazione Penale, Sentenza n. 21536/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Il ricorrente contestava la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari con riferimento ai capi 19, 23 e 41 dell'incolpazione (reati previsti dagli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990), deducendo: errata interpretazione e travisamento probatorio delle intercettazioni (anche attribuzioni errate di frasi), assenza di elementi a carico rispetto al ruolo di 'staffetta' e alla partecipazione all'associazione, mancata distinzione della posizione personale del Tuccio rispetto agli altri indagati e carenza di motivazione circa la necessità e proporzionalità della custodia cautelare (violazione dell'art. 292 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. In particolare, la Corte ha confermato la valutazione del materiale intercettivo nel suo contesto (collegamenti con arresto di altro membro, riferimenti a consegna di denaro e recapiti di droga, conversazioni indicative di rifornimenti periodici), l'esistenza di una stabile attività di cessione e il ruolo del Tuccio nei contatti con clienti abituali. Ha altresì richiamato la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/1990, ribadendo che la difesa non ha fornito elementi concreti idonei a superare tale presunzione. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990, art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)
La Corte ha ritenuto che gli elementi intercettivi e i contatti ricostruiti configurino la stabilità e la permanenza del vincolo associativo richiesti dall'articolo; rilevata la rilevanza di tale fattispecie anche ai fini della applicabilità della misura cautelare
D.P.R. n. 309/1990, art. 73 (illeciti connessi a sostanze stupefacenti)
Le conversazioni e i comportamenti acquisiti sono stati valutati come indicativi di plurime cessioni e di una stabile attività di spaccio, compatibili con la fattispecie di reato contestata
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) (motivi di cassazione)
Il ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ricorda i limiti del controllo di legittimità su valutazioni di fatto e motivazione e ha rigettato le censure ritenute ricostruzioni alternative dei fatti
Codice di procedura penale, art. 292 (valutazione della richiesta cautelare e ordinanza)
La Corte ha ritenuto che la censura generica di mancata autonoma valutazione da parte del GIP non fosse sufficientemente specifica; il Tribunale del riesame ha adeguatamente esaminato i singoli episodi e non era tenuto a motivare oltre in presenza di eccezione generica
Per reati come quello associativo l'esistenza di gravi indizi comporta una presunzione riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere, salvo prova contraria concreta ed efficace offerta dalla difesa
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità sulle misure cautelari è limitato: la Corte condivide la valutazione di merito se la motivazione non è manifestamente illogica; contestazioni che richiedono una diversa valutazione dei fatti difficilmente ottengono accoglimento
- L'interpretazione di conversazioni intercettate, anche se criptiche, è questione di fatto rimessa al giudice di merito: la difesa deve dimostrare specifici errori logici o travisamenti per superare tale valutazione
- In presenza di ipotesi di associazione di stampo 'art. 74 DPR 309/1990' opera una presunzione, ai sensi dell'art. 275 c.p.p., favorevole all'applicazione della custodia cautelare; la difesa può superarla solo con elementi concreti e pertinenti che escludano esigenze cautelari o la necessità della custodia in carcere
- Censure generiche (es. affermazioni vaghe di mancata autonoma motivazione del GIP) sono inefficaci: il ricorso deve indicare con precisione quali passaggi siano viziati e perché avrebbero dovuto condurre a conclusioni diverse
- Per ottenere la sostituzione della misura cautelare è necessario fornire elementi concreti idonei a dimostrare l'assenza del pericolo di reiterazione, la sproporzione della misura o l'idoneità di misure meno afflittive
- La qualificazione della fattispecie (es. distinzione tra reato ordinario e fattispecie di lieve entità) richiede una valutazione complessiva del compendio indiziario; singoli elementi parcellizzati dalla difesa, sciolti dal contesto, hanno scarse probabilità di successo in sede di legittimità
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