Cassazione Civile, Ordinanza n. 16590/2023 del 12/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento di personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola statale (ATA), già in servizio presso un ente locale, nei ruoli ministeriali in applicazione dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999. I lavoratori chiedevano il riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione di provenienza. Dopo il rigetto in primo grado, la Corte d'appello aveva ritenuto che, secondo i principi della Corte di giustizia UE nella sentenza Scattolon, rilevasse solo l'eventuale peggioramento retributivo sostanziale rispetto al trattamento goduto prima del trasferimento, peggioramento che nel caso concreto non risultava. Il successivo ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile con ordinanza n. 34726/2021. Con il ricorso per revocazione i lavoratori lamentavano un errore revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avesse erroneamente supposto che il mancato riconoscimento integrale dell'anzianità non avesse comportato decremento economico, mentre il Tribunale avrebbe in realtà considerato il trattamento globale prima del trasferimento e non la sola anzianità pregressa, così da non aver valutato correttamente il loro pregiudizio economico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non vi fosse alcun errore di fatto revocatorio, poiché l'ordinanza impugnata aveva correttamente richiamato la motivazione del Tribunale e aveva applicato il principio per cui, nel passaggio del personale ATA, la tutela del diritto dell'Unione assicura soltanto il mantenimento del trattamento economico già in godimento, non il diritto a una retribuzione più elevata fondata sulla piena valorizzazione dell'anzianità pregressa. La doglianza, in sostanza, tendeva a riproporre una critica di merito o di diritto già respinta, e non a individuare una svista percettiva immediata, autonoma e decisiva. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma posta a base del trasferimento del personale ATA dagli enti locali ai ruoli ministeriali
richiamato per l'inammissibilità dell'impugnazione in appello
fondamento del ricorso per revocazione delle decisioni della Cassazione
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto incontestabile, non in un errore di giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
previsto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
direttiva 77/187/CEE
richiamata come parametro unionale in tema di trasferimento di personale e tutela del trattamento economico
art. 1, comma 218, L. n. 266 del 2005
norma nazionale esaminata nel raffronto con i principi del diritto dell'Unione
art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
l'errore percettivo revocatorio deve risultare dagli atti ed essere essenziale e decisivo
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, mediante una svista percettiva immediatamente rilevabile, e non quando la censura investa la valutazione delle prove o l'interpretazione giuridica del fatto.
- Non è configurabile errore revocatorio se il fatto dedotto è stato oggetto di discussione tra le parti e la decisione impugnata ha espresso su di esso una valutazione, anche sintetica: in tal caso la doglianza attiene al merito o al diritto e deve essere proposta con gli ordinari mezzi di impugnazione.
- Nel trasferimento di personale pubblico tra amministrazioni, secondo i principi richiamati dalla Corte di giustizia e recepiti dalla Cassazione, la tutela del lavoratore riguarda il mantenimento del trattamento economico già in godimento, non il diritto a un incremento retributivo parametrato all'intera anzianità maturata presso l'amministrazione cedente.
- Ai fini della corretta applicazione del diritto unionale nel trasferimento di personale, rileva il confronto tra retribuzione prima e dopo il passaggio, non la differenza rispetto ai dipendenti già in servizio presso il cessionario con pari anzianità.
- Il ricorso per revocazione non può essere utilizzato per riproporre, sotto forma di errore percettivo, questioni di diritto già decise o per sollecitare un nuovo apprezzamento dei motivi dichiarati inammissibili nel precedente giudizio di legittimità.
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