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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23170/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna per tentato furto. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, censurando la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva negato le circostanze attenuanti, sostenendo in sostanza che la propria condotta successiva al fatto dovesse essere valutata in senso favorevole, anche perché si era consegnato alle forze dell'ordine senza usare violenza o minacce.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha osservato che la Corte territoriale aveva già svolto una motivazione ampia e congrua sull'insussistenza di elementi favorevoli per attenuare il trattamento sanzionatorio, valorizzando i plurimi, recenti e numerosi precedenti specifici dell'imputato. Ha inoltre escluso che la consegna alle forze dell'ordine, in assenza di violenza o minaccia, integrasse di per sé una condotta positivamente valutabile, rilevando che l'imputato era già stato bloccato dagli agenti e che tale comportamento non esprimeva resipiscenza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p.

    Il testo menziona il delitto di tentato furto, ma non riporta la norma incriminatrice; la qualificazione giuridica del fatto resta quella del tentativo di furto.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione delle circostanze attenuanti e del trattamento sanzionatorio viene ricondotta alla congrua ponderazione degli elementi personali e del comportamento dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti è inammissibile quando la sentenza di merito abbia già fornito una motivazione ampia, specifica e non manifestamente illogica sulla mancanza di elementi favorevoli.
  • La condotta successiva al reato può essere valorizzata in senso attenuante solo se esprima effettiva resipiscenza; la mera consegna alle forze dell'ordine, specie quando l'autore sia già stato bloccato, non integra di per sé un indice positivo apprezzabile.
  • I precedenti penali specifici, recenti e numerosi possono costituire un elemento idoneo a escludere la concessione di attenuanti generiche o comunque a giustificare un trattamento sanzionatorio non mitigato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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