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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09189/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (affittuario)

La controversia

La controversia trae origine da un contratto del 13 maggio 2016 con cui una società aveva concesso in affitto un ramo della propria azienda alberghiera per sei anni. Nel corso del rapporto l'affittuaria sarebbe risultata inadempiente, anche quanto al pagamento dei canoni; la concedente aveva quindi promosso un primo giudizio per la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., nel quale la controparte aveva resistito e proposto riconvenzionale per il rimborso o la compensazione di costi sostenuti per lavori qualificati come straordinaria manutenzione. Poiché il rapporto era anche giunto a scadenza, la concedente aveva poi introdotto un secondo giudizio ex art. 447-bis c.p.c. per ottenere il rilascio dell'azienda, assumendo che l'affittuaria, pur avendo comunicato di non voler proseguire il rapporto, tratteneva ancora il compendio aziendale e non corrispondeva più alcun importo. Nel secondo giudizio l'affittuaria sosteneva invece di avere ancora titolo, in forza di una clausola contrattuale, a procedere all'acquisto dell'immobile. Il Tribunale aveva sospeso il secondo processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per pregiudizialità rispetto al primo; contro tale ordinanza la società ricorrente ha proposto regolamento di competenza deducendo: 1) violazione dell'art. 111 Cost. per difetto di motivazione del provvedimento di sospensione; 2) insussistenza, anche sul piano logico, della pregiudizialità tra giudizio di rilascio e giudizio di risoluzione di un contratto ormai scaduto; 3) violazione dell'art. 295 c.p.c. anche perché il procedimento ex art. 447-bis c.p.c. ha natura speciale e accelerata, incompatibile con la sospensione necessaria invocata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto che non ricorressero i presupposti della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., poiché tra il giudizio di risoluzione del contratto di affitto d'azienda per inadempimento e il giudizio autonomo di cessazione del rapporto per scadenza del termine con conseguente rilascio non esiste un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tale da giustificare la sospensione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in presenza di due giudizi pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario, la soluzione coerente sarebbe semmai la riunione, non la sospensione del giudizio pretesamente pregiudicato. Ha inoltre ribadito che non vi è contrasto di giudicati tra le due controversie, potendo al più derivare, in caso di accoglimento della domanda di risoluzione, l'improduttività di effetti della sentenza sulla finita locazione. Per effetto dell'accoglimento, ha disposto la prosecuzione del giudizio sospeso entro tre mesi dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza e ha condannato la resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    non è applicabile quando tra i due giudizi non sussiste un rapporto di pregiudizialità in senso logico-giuridico idoneo a determinare un contrasto di giudicati; tra risoluzione del contratto e rilascio per finita locazione la sospensione non è giustificata.

  • art. 447-bis c.p.c.

    procedimento per il rilascio dell'azienda locata

    il procedimento ha natura speciale e accelerata, elemento valorizzato dalla parte ricorrente per escludere la sospensione, ma la Corte decide principalmente sulla mancanza dei presupposti dell'art. 295 c.p.c.

  • art. 1456 c.c.

    clausola risolutiva espressa

    richiamato come fondamento del primo giudizio di risoluzione per inadempimento.

  • art. 111 Cost.

    obbligo di motivazione dei provvedimenti

    dedotto dalla ricorrente per censurare la motivazione dell'ordinanza di sospensione; la Corte accoglie il ricorso per insussistenza della sospensione necessaria.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tale che la decisione di una causa debba necessariamente precedere l'altra, con possibilità concreta di contrasto di giudicati; in mancanza, la sospensione è illegittima.
  • Quando due giudizi connessi pendono davanti al medesimo ufficio giudiziario, la soluzione ordinaria non è la sospensione del processo successivo, ma semmai la riunione dei procedimenti, ove ne ricorrano i presupposti processuali.
  • Tra il giudizio volto alla risoluzione per inadempimento di un contratto di locazione/affitto e il giudizio autonomo relativo alla cessazione del rapporto per scadenza del termine e al rilascio del bene non si configura, di regola, una pregiudizialità idonea a imporre la sospensione necessaria.
  • Non vi è contrasto di giudicati tra la causa di risoluzione del contratto e quella di finita locazione; l'eventuale accoglimento della prima può solo rendere improduttivi gli effetti della decisione sulla seconda, senza fondare la sospensione necessaria.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImprese
RamiProcesso civileContratti
IstitutiGiudicato

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