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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22088/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di cassazione n. 41406/2024 denunciando un errore di fatto per omessa disamina di doglianze contenute nel ricorso depositato dall'avv. Cannone. In particolare si contestava che la Corte non avesse risposto alle doglianze relative alla quantificazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (ritenuta eccessiva: tre anni partendo dal massimo edittale di quattro anni) e alla mancata applicazione della diminuente per il rito; si sosteneva che l'omesso esame di tali censure fosse decisivo e costituisse errore di percezione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha ricordato il principio secondo cui per il ricorso per errore di fatto è onere del ricorrente dimostrare che le doglianze non esaminate fossero effettivamente decisive e che l'omesso esame derivi da un errore di percezione. La Corte ha ritenuto che le censure lamentate fossero generiche e in sostanza sovrapponibili a quelle esaminate: la questione della eccessiva quantificazione della sanzione è stata considerata priva della specificità richiesta e dunque implicitamente disattesa, mentre la mancata applicazione della diminuente era già stata affrontata e, quanto a quella doglianza, la decisione aveva disposto annullamento con rinvio limitatamente alla durata della sanzione accessoria. Per questi motivi il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    Indica il reato (omicidio stradale) al quale si riferisce il procedimento; utilizzato per inquadrare il fatto-reato sottostante alla decisione.

  • art. 625-bis c.p.p.

    Applicato come riferimento per il ricorso per errore di fatto: l'omessa motivazione o l'omesso esame di motivi non costituiscono errore di fatto quando le censure siano implicitamente assorbite da altri motivi, siano irrilevanti o non decisive; è onere del ricorrente dimostrare la decisività e l'errore di percezione.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato nei principi in tema di ripetizione delle medesime censure da più difensori: se il motivo è nella sostanza sovrapponibile a quello esaminato, l'omesso esame formale non costituisce di per sé errore di fatto, poiché conta la percezione sostanziale della censura da parte del giudice.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez.1 n.391/2023; Sez.2 n.53657/2016; Sez.2 n.21432/2023; Sez.6 n.17372/2021)

    Richiama consolidati orientamenti della Cassazione sul requisito della specificità dei motivi, sul contenuto dell'onere di allegazione della parte e sulla nozione di omissione non decisiva o implicitamente assorbita.

Massime di principio

  • La semplice omissione formale di esame di un motivo non equivale automaticamente a errore di fatto: il ricorrente deve dimostrare che l'omesso motivo era decisivo e che la diversa decisione sarebbe stata inevitabile se fosse stato esaminato.
  • Motivi generici o privi di specificità (mancanza di elementi concreti che fondino la doglianza) possono essere considerati implicitamente disattesi e non vanno in genere a costituire errore di percezione del giudice.
  • Se più difensori propongono censure sostanzialmente sovrapponibili, l'esame di uno di tali motivi è generalmente sufficiente a ritenere assorbite le altre formulazioni; pertanto è importante coordinare e specificare le doglianze affinché risultino chiaramente distinte e decisive.
  • Per esser accolto un ricorso per presunto errore di fatto occorre stabilire un rapporto di derivazione causale necessario tra l'omissione e una diversa decisione: occorre indicare in modo preciso quale terzum risultato concreto sarebbe cambiato.
  • Prassi difensiva consigliata: formulare motivi specifici con chiari elementi di fatto e diritto, spiegare come e perché l'omesso esame avrebbe determinato diverso esito, e non limitarsi a denunce generiche di eccesso nella quantificazione della pena o di omissioni motivazionali.

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