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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8102/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari che confermava la condanna per estorsione pluriaggravata (artt. 110, 629, in relazione all'art. 628 e all'art. 416‑bis.1 c.p.), articolando sette motivi: 1) travisamento della prova e illogicità sulla sussistenza dell'estorsione poiché la minaccia ("qui comandiamo noi") sarebbe intervenuta dopo la consumazione delle bevande e quindi non idonea a costringere la persona offesa; si contesta inoltre che la presenza del terzo Niglio sia stata imposta dai Bruno; 2) censura al riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso", sostenendo che i riferimenti probatori non dimostravano collegamenti con consorterie mafiose e che, in assenza dell'aggravante, sarebbe applicabile l'attenuante della lieve entità; 3) contestazione dell'aggravante per avere agito in piu' persone riunite (dedotta in sede di merito?); 4) mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di lieve entità (art. 62 n.4 c.p.), per cui si contesta la valutazione che avrebbe considerato solo la gravità del fatto e non il danno patrimoniale; 5) mancato riconoscimento dell'attenuante della riparazione (art. 62 n.6 c.p.), contestata come generica; 6) censura al bilanciamento delle circostanze aggravanti e attenuanti (critica del giudizio di equivalenza); 7) doglianza sul concorso nel reato a carico di Bruno Giuseppe Stefano (non dedotto specificamente in appello). Il Pubblico Ministero ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Nel merito i primi due motivi (sussistenza dell'estorsione e aggravante del metodo mafioso) sono stati esaminati e respinti come manifestamente infondati: la Corte ha ritenuto che la minaccia, pur intervenuta dopo la consumazione delle consumazioni, fosse idonea a costringere la persona offesa a non esigere il pagamento e a tollerare la presenza degli imputati, e che il riferimento "qui comandiamo noi" potesse evocare un contesto di controllo territoriale riconducibile a consorterie criminali tali da integrare l'aggravante mafiosa. Altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetti formali (non dedotti specificamente in appello o generici). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa per le ammende. Sentenza confermata nella sostanza, ricorsi respinti per inammissibilità.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 629

    La Corte osserva che la minaccia idonea a creare soggezione psicologica e a costringere la vittima a tollerare comportamenti imposti integra il reato di estorsione; la modalità collettiva e la fama criminale dei partecipanti possono aumentare l'idoneità intimidatoria

  • Codice penale, art. 628

    comma 3, n. 1 (richiamato)

    Riferimento alla fattispecie di rapina/estorsione inquadrata nelle aggravanti richiamate nella fattispecie contestata

  • Codice penale, art. 110

    Concorso di persone nel reato: la partecipazione di più soggetti può concorrere alla consumazione dell'estorsione

  • Codice penale, art. 416‑bis

    Rilevanza di collegamenti con associazioni di tipo mafioso ai fini dell'aggravante del metodo mafioso; la Corte ha ritenuto che gli elementi del caso potessero ricondursi a un controllo territoriale tipico delle consorterie

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173

    Limiti di enunciazione dei motivi in cassazione: la difesa ha presentato sette motivi che sono stati trattati nei limiti richiesti dall'articolo

  • Codice penale, art. 62

    Art. 62 n.4 (danno di speciale tenuità): la Corte ricorda che per applicare l'attenuante occorre valutare complessivamente gli effetti dannosi (non solo il valore economico) e che la giurisprudenza delle Sezioni Unite richiede una valutazione globale; art. 62 n.6 (riparazione): richiede prova certa dell'entità e congruità della riparazione per essere applicata, e qui il ricorso non ha specificato tali elementi

  • Codice penale, art. 69

    Bilanciamento delle circostanze aggravanti e attenuanti: la Corte ricorda la discrezionalità del giudice di merito nel bilanciamento, sindacabile in Cassazione solo per vizi motivazionali o palesi violazioni di legge

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 9080 del 08/06/1988 (Ruggeri)

    Principio secondo cui il comportamento collettivo che suscita grave timore e costringe alla tolleranza di consumazioni non pagate integra la minaccia estorsiva

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024 (Nafi)

    Chiarimento sulle condizioni per l'applicabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità: va valutato l'effetto complessivo del reato su beni materiali e sulla sfera morale/libertà della vittima

Massime di principio

  • Una minaccia pronunciata anche dopo l'evento materiale (es. consumo non pagato) può integrare estorsione se è idonea e diretta a impedire l'esazione del credito o a imporre una tolleranza futura: va valutata la finalità intimidatoria, non solo la temporalità
  • La formula intimidatoria generica (es. "qui comandiamo noi") può essere valutata come richiamante un metodo mafioso se inserita in un contesto che evoca controllo territoriale, fama criminale o una capacità di sopraffazione collettiva suscettibile di generare grave timore nella vittima
  • Le attenuanti di cui all'art. 62 n.4 (danno di lieve entità) si applicano solo dopo una valutazione complessiva degli effetti materiali e morali del reato; non basta il modesto valore economico del bene coinvolto
  • Per l'attenuante della riparazione (art. 62 n.6) è necessario documentare l'entità e la congruità della somma o della riparazione offerta e accettata; affermazioni generiche non sono sufficienti
  • Questioni non dedotte nel grado di appello o formulate in modo generico possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione per limiti procedurali: curare la tempestiva e specifica deduzione in appello è essenziale
  • Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è valutazione di merito rimessa al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per vizi di motivazione o violazioni di legge evidenti
  • In caso di esito negativo in Cassazione per inammissibilità, i ricorrenti possono essere condannati a spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. somme alla Cassa per le ammende)

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