Cassazione Penale, Sentenza n. 14430/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma del 17/10/2023 che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione di tutti i reati a carico degli imputati, avendo ritenuto la Corte territoriale che il capo A) (furto) fosse carente quanto alla descrizione della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n.6 cod. pen., sì da dover considerare il furto mono-aggravato e quindi estinto per prescrizione. Il ricorso denunciava violazioni di norme processuali e penali, tra cui il vizio di devoluzione (art. 597 c.p.p.) e l'erronea valutazione della correlazione tra imputazione e sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ritenuto che, pur se la contestazione non aveva esplicitato tutte le circostanze fattuali sottese all'art. 625 n.6, gli elementi essenziali dell'addebito risultavano ricavabili dalle risultanze processuali e il diritto di difesa non era stato pregiudicato. Perciò la Corte suprema ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo A) e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per un nuovo esame, con indicazione di tener conto anche della circostanza aggravante ex art. 625 n.6. Di conseguenza la dichiarazione di estinzione per prescrizione del furto (capo A) è stata esclusa dalla Cassazione e la vicenda dovrà essere riesaminata in appello con la corretta considerazione dell'aggravante.
Norme richiamate
La Cassazione ha ritenuto che la circostanza aggravante può essere presa in considerazione se i suoi elementi risultano ricavabili in via induttiva dalle risultanze processuali e purché il diritto di difesa non sia stato compromesso dall'assenza di esplicita descrizione nell'imputazione
Norma del furto; la contestazione di furto con aggravamenti va valutata alla luce del complesso delle risultanze probatorie per determinare il perimetro dell'addebito
art. 604 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato nella critica alla sentenza d'appello: la Corte territoriale non poteva sanare difetti dell'imputazione rilevando difetto della contestazione in assenza di rilevazione nel grado precedente senza considerare il principio devolutivo
Norma che disciplina il contenuto dell'imputazione; la Cassazione ha comunque ritenuto che l'assenza di un'articolazione formale non determina sempre una violazione quando gli elementi essenziali siano comunque percepibili e la difesa abbia potuto esercitarsi
Principio devolutivo: la Corte di cassazione ha richiamato che non può essere sindacato in sede di legittimità un presunto difetto di contestazione che non sia stato tempestivamente dedotto se ciò comporta violazione del principio devolutivo; tuttavia ha valutato il caso nel merito constatando assenza di pregiudizio per la difesa
art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen.
art. 606 comma 1 lett. b) e c. c.p.p.
Le censure di legittimità sono state mosse ai sensi di queste lettere; la Corte ha ritenuto fondate le doglianze in relazione alla corretta interpretazione della correlazione imputazione-sentenza
Giurisprudenza Sezioni Unite e decisioni di legittimità
Sez. U n.18/2000; Sez. U n.36551/2010; Sez. U n.16/1996; Sez. 2 n.21089/2023
La Corte ha applicato il principio consolidato dalla giurisprudenza secondo cui la correlazione tra imputazione e sentenza richiede che non vi sia trasformazione radicale del fatto; è sufficiente che l'imputato abbia potuto conoscere l'oggetto dell'accusa e difendersi concretamente
Massime di principio
- La mancata indicazione formale di tutti gli elementi circostanziali nell'imputazione non comporta automaticamente nullità o annullamento della sentenza se gli elementi essenziali dell'addebito risultano comunque ricavabili dalle risultanze processuali e il diritto di difesa non è stato pregiudicato
- Per valutare la correttezza della correlazione imputazione-sentenza non è sufficiente un confronto letterale tra capo d'imputazione e motivazione: occorre accertare se l'imputato, nel corso del processo, abbia potuto conoscere e contestare la ricostruzione fattuale addebitata
- Le doglianze relative a vizi dell'imputazione devono essere tempestivamente dedotte; tuttavia, se il processo ha consentito lo svolgimento della difesa su tutte le questioni centrali, la Cassazione può ritenere insussistente il pregiudizio e respingere la censura
- Quando la Corte di merito dichiara l'estinzione per prescrizione basandosi su una qualificazione meno grave del fatto, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare se ritiene che la qualificazione più grave fosse comunque correttamente contestata o inferibile
- In caso di dubbio sulla completezza dell'imputazione, la parte procedente (pubblico ministero) e il giudice d'appello devono verificare se l'omissione abbia effettivamente impedito l'esercizio della difesa prima di dichiarare l'estinzione o la nullità
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