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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22754/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. del 04/02/2021 che aveva omologato patti di collaborazione (patteggiamenti) applicando pene concordate ai sette imputati e, separatamente, la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 235 c.p. I ricorrenti contestavano, in particolare, la mancata motivazione individualizzata della misura di sicurezza (espulsione) e la violazione delle norme sul calcolo della pena (artt. 133 e 203 c.p.), nonché la legittimazione di tre ricorrenti che avevano depositato il ricorso personalmente senza la sottoscrizione di difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione.

La decisione

I ricorsi presentati personalmente da Ahmed Touqueer, Hiader Wasi e Arshad Waquas sono stati dichiarati inammissibili per carenza di legittimazione (legge n.103/2017; artt. 571 e 613 c.p.p.), con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende. I ricorsi proposti dai difensori di Banger Mintu Kumar, Hussain Saddam, Ali Jabar e Faraz Nadeem sono stati ammessi solo quanto alla contestazione della misura di sicurezza dell'espulsione (non compresa nell'accordo) ma sono stati rigettati sul merito: la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del GIP, che aveva fatto riferimento alla gravità e modalità dei reati (attività organizzata di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, art. 416 c.p., e numerose violazioni dell'art. 12 d.lgs. n.286/1998) e alle pene applicate (tra 3 anni e 8 mesi e 4 anni) come indice di pericolosità sociale; pertanto non era necessaria una motivazione differenziata per ciascun imputato. I ricorrenti rigettati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma che disciplina l'omologazione dell'accordo tra parti (patteggiamento); la sentenza di patteggiamento può disporre anche misure di sicurezza non concordate, ma per queste ultime è richiesta motivazione distinta e possono essere impugnate per vizio di motivazione in Cassazione.

  • legge n.103/2017 (artt. 571 e 613 c.p.p.)

    Ha escluso la possibilità per l'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione: il ricorso deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; la carenza comporta inammissibilità e sanzioni.

  • art. 235 c.p.

    Norma richiamata in relazione alla misura di sicurezza dell'espulsione applicata dal GIP; la Corte ha valutato l'applicazione in base ai presupposti di legge e alla motivazione del giudice di merito.

  • Sezioni Unite, sent. n.21368/2019

    Principio secondo cui la misura di sicurezza non concordata nell'accordo di patteggiamento può essere impugnata in Cassazione per vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.), poiché richiede accertamenti e motivazione specifica diversi da quelli della sentenza di patteggiamento.

  • art. 606 c.p.p. (richiamato)

    Consente il ricorso per cassazione per motivi di vizio di motivazione; è lo strumento ritenuto idoneo a censurare la motivazione della misura di sicurezza non concordata.

  • artt. 133 e 203 c.p.

    Richiamati dai ricorrenti in relazione alla legittimità del trattamento sanzionatorio e alla individuazione della pena; la Corte ha ritenuto infondate le censure in quanto le pene concordate superavano la soglia prevista (oltre due anni) e la motivazione del GIP è stata ritenuta coerente con il quadro complessivo.

  • art. 416 c.p. e art. 12 d.lgs. n.286/1998

    Fattispecie penalmente rilevante contestata agli imputati (associazione per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e plurime violazioni del testo unico sull'immigrazione); il rilievo della gravità e della ripetitività delle condotte ha sostenuto la valutazione di pericolosità sociale alla base dell'espulsione.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione presentato personalmente dall'imputato è, dopo la legge n.103/2017, inammissibile se non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione; ciò comporta condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria.
  • La misura di sicurezza applicata dal giudice e non oggetto di accordo nel patteggiamento può essere impugnata in Cassazione per vizio di motivazione: i ricorsi devono concentrarsi sulla carenza, genericità o contraddittorietà della motivazione relativa alla misura.
  • La motivazione della misura di sicurezza deve accertare i presupposti di pericolosità personale; tuttavia, quando i destinatari hanno tutti ruoli e condotte sostanzialmente omogenee e le pene applicate sono consistenti, una motivazione comune, pur sintetica, può risultare sufficiente.
  • Nel valutare la legittimità di misure accessorie (es. espulsione) il giudice deve collegare la misura alla gravità, alla modalità e alla reiterazione delle condotte; difese che lamentano assenza di motivazione dovranno dimostrare marginalità o rilevanti differenze soggettive non considerate.
  • Chi impugna deve delimitare i motivi ammissibili: le censure invertibili in Cassazione sono quelle non assorbite dall'accordo; i profili già concordati e omologati sono in larga parte preclusi a doglianze per manifesta infondatezza.

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