Cassazione Civile, Ordinanza n. 04408/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito per contributi omessi, riferito all’iscrizione e all’obbligo contributivo di un soggetto in qualità di coltivatore diretto per gli anni 2007-2010. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione proposta dal contribuente; la Corte d’appello di Catania, invece, in dichiarata contumacia dell’opponente, ha accolto il gravame dell’INPS e ha ritenuto dovuto il contributo per gli anni 2008, 2009 e 2010. Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: 1) violazione dell’art. 24 Cost. e vizi processuali, lamentando l’erronea dichiarazione di contumacia in appello nonostante la regolare costituzione telematica e il deposito di memoria difensiva e documenti; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe affermato lo svolgimento dell’attività di coltivatore diretto con carattere di abitualità e prevalenza senza adeguata prova; 3) violazione degli artt. 1 e 2 l. n. 1047/1957 e degli artt. 2 e 3 l. n. 9/1963, per avere ritenuto sussistente l’obbligo contributivo in assenza dei presupposti dell’attività di coltivatore diretto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondato il rilievo secondo cui il ricorrente aveva dedotto e documentato di essersi regolarmente costituito in appello; ha quindi ritenuto che l’erronea dichiarazione di contumacia avesse inciso sul diritto di difesa, perché la Corte d’appello aveva valorizzato un accertamento ispettivo risalente al 2008, almeno in parte anteriore ai fatti controversi. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma richiamata per denunciare violazioni di legge e vizi processuali in cassazione.
art. 24 Cost.
richiamato a tutela del diritto di difesa, ritenuto inciso dall’erronea dichiarazione di contumacia.
richiamato dal ricorrente per sostenere l’erronea ripartizione dell’onere della prova sull’attività lavorativa e sull’obbligo contributivo.
richiamato dal ricorrente per contestare l’utilizzo di elementi probatori non adeguatamente supportati dal materiale di causa.
menzionato nel procedimento camerale per la proposta definita in camera di consiglio.
artt. 1 e 2 l. n. 1047 del 1957
richiamati come disciplina dell’obbligo contributivo del coltivatore diretto.
richiamati come disciplina rilevante per la sussistenza dell’obbligo contributivo del coltivatore diretto.
Massime di principio
- L’erronea dichiarazione di contumacia non integra, di per sé, un vizio della sentenza se non ha prodotto in concreto un pregiudizio all’attività difensiva della parte; se invece incide sul diritto di difesa, la decisione è censurabile e deve essere cassata.
- Quando la parte dimostra di essersi ritualmente costituita in appello, il giudice di merito non può trattarla come contumace senza violare il diritto di difesa e il corretto svolgimento del contraddittorio.
- Se il primo motivo di ricorso investe un vizio processuale idoneo a travolgere la decisione, gli ulteriori motivi che presuppongono l’esame del merito restano assorbiti.
- In presenza di un accertamento contributivo relativo alla qualifica di coltivatore diretto, la sussistenza dell’obbligo contributivo dipende dall’effettivo svolgimento dell’attività nei periodi contestati secondo i requisiti normativi richiamati, ma l’esame di tali profili è precluso quando la decisione di merito sia viziata sul piano processuale.
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