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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12144/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società assicuratrice nei confronti della società costruttrice per il rimborso di quanto la prima aveva versato a un Comune in forza di una garanzia rilasciata a tutela del pagamento di oneri di urbanizzazione primaria e del contributo commisurato al costo di costruzione relativi a una struttura residenziale per anziani. Nei gradi di merito la garanzia è stata qualificata come contratto autonomo di garanzia, valorizzando la clausola di pagamento a semplice richiesta e senza eccezioni e la rinuncia a sollevare eccezioni, comprese quelle ex art. 1952 c.c. La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello denunciando, con un motivo complesso, l'erronea e falsa applicazione delle risultanze istruttorie, l'omessa o contraddittoria motivazione e la violazione dei canoni ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe attribuito rilievo decisivo alla formula 'a prima richiesta' senza considerare altri elementi testuali e contestuali che avrebbero invece imposto di ricondurre il rapporto a fideiussione tipica, in particolare le clausole sulle premesse del contratto e sull'importo garantito, coincidente con l'obbligazione principale. Ha inoltre contestato la dichiarata inammissibilità dell'exceptio doli proposta per la prima volta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura che, formalmente dedotta come violazione di legge, mirava in realtà a una diversa ricostruzione delle risultanze istruttorie e quindi del fatto, profilo riservato al giudice di merito. Ha inoltre giudicato infondata la doglianza motivazionale, osservando che la sentenza impugnata non presentava vizi di motivazione rilevanti in cassazione, avendo la corte territoriale esaminato la questione e motivato in modo coerente sulla qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia. La Corte ha anche rilevato che l'interpretazione del contratto era stata condotta secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c. e che la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. È stata richiamata altresì la preclusione derivante dalla doppia conforme. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa dell'intimata; è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Corte distingue tra violazione di legge, che riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta, e vizio di motivazione, oggi limitato alle anomalie motivazionali estreme o all'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 345 c.p.c.

    È inammissibile in appello la deduzione di una exceptio doli proposta per la prima volta nel secondo grado.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto deve muovere dalla comune intenzione delle parti e può valorizzare il dato letterale in rapporto alla funzione economico-pratica del negozio; non basta invocare in astratto i canoni ermeneutici senza indicare il canone violato.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Il giudice di merito deve interpretare il contratto secondo i canoni legali; in cassazione è censurabile solo la loro violazione, non la mera diversa lettura del testo negoziale.

  • art. 1945 c.c.

    La clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni è stata valorizzata come indice di autonomia della garanzia e di deroga alla disciplina propria della fideiussione tipica.

  • art. 1952 c.c.

    La rinuncia espressa a sollevare eccezioni, comprese quelle previste da questa norma, è stata considerata coerente con la qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Al rigetto del ricorso consegue l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini della qualificazione di una garanzia come contratto autonomo di garanzia, la clausola di pagamento 'a prima richiesta' e 'senza eccezioni' costituisce un indice particolarmente significativo, specie se accompagnata da una rinuncia espressa alle eccezioni tipiche della fideiussione.
  • Il sindacato di legittimità non consente di rivalutare le prove o sostituire la propria lettura del contratto a quella del giudice di merito; è necessario denunciare una concreta violazione dei canoni ermeneutici, indicando quale regola interpretativa sia stata trascurata.
  • Il vizio motivazionale deducibile in cassazione è ormai ristretto alle sole anomalie estreme della motivazione o all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non potendo riguardare la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • La censura che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto o l'apprezzamento del materiale istruttorio è inammissibile in sede di legittimità.
  • In presenza di doppia conforme, la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ulteriormente compressa e richiede la dimostrazione che le decisioni di primo e secondo grado si fondino su differenti accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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