Cassazione Penale, Ordinanza n. 29680/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, che aveva confermato la condanna per il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro o a confisca. Il ricorrente censurava, secondo il testo disponibile, la ricostruzione del fatto e la valutazione dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 334 c.p., sostenendo che la motivazione della Corte territoriale fosse erronea. Deduceva inoltre l'erronea mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e contestava il trattamento sanzionatorio. Infine, invocava la prescrizione del reato assumendo l'incertezza della data di consumazione, ma il testo evidenzia che tale questione non era stata devoluta in appello e che non erano state allegate circostanze concrete idonee a dubitare della prossimità temporale della sottrazione rispetto all'accertamento del 6 luglio 2018. La difesa depositava anche una memoria per contrastare l'inammissibilità, ma senza introdurre censure nuove o specifiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo adeguato e coerente sia sulla ricostruzione del fatto sia sulla sussistenza del dolo richiesto dall'art. 334 c.p.; ha inoltre considerato generici e ripetitivi i motivi di ricorso, sostanzialmente sovrapponibili a quelli già respinti in appello. Le doglianze sull'art. 131-bis c.p. e sulla pena sono state ritenute dirette a rimettere in discussione valutazioni di merito correttamente svolte dal giudice di appello. Quanto alla prescrizione, la Corte ha osservato che la questione non era stata specificamente dedotta in appello e che, comunque, non vi erano elementi per escludere una consumazione ravvicinata alla data dell'accertamento. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ritiene congrua la motivazione della sentenza impugnata sulla configurabilità del dolo richiesto dal reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro o a confisca.
La causa di non punibilità non viene riconosciuta; le doglianze difensive sono considerate attinenti a valutazioni di merito già congruamente risolte dalla Corte d'appello.
In caso di inammissibilità del ricorso, è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto o del trattamento sanzionatorio quando il giudice di merito abbia già fornito una motivazione congrua, coerente e immune da vizi logici.
- La prescrizione non può essere utilmente dedotta in cassazione se la questione non è stata devoluta in appello, salvo che risulti comunque evidente dagli atti; l'incertezza sulla data di consumazione deve essere sorretta da elementi concreti e non da mere affermazioni difensive.
- Per il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro o a confisca, la verifica del dolo e della ricostruzione del fatto è essenzialmente valutazione di merito, censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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