Cassazione Penale, Ordinanza n. 24611/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Il rigetto deriva dalla ritenuta genericità e manifesta infondatezza dell'unico motivo, incentrato sulla motivazione del diniego delle attenuanti generiche, reputata invece adeguata e conforme ai principi di legittimità richiamati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un unico ricorso congiunto proposto nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 9 luglio 2025. L'unico motivo denunciava vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la sentenza impugnata non avesse effettivamente confrontato le ragioni poste a fondamento del diniego. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è privo di specificità e manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva già congruamente motivato il diniego valorizzando i precedenti specifici di entrambi, l'assenza di elementi positivamente apprezzabili, la mancata manifestazione di resipiscenza, l'entità del danno, le modalità dell'azione e il mancato risarcimento delle anziane vittime.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione congrua che valorizzi elementi negativi di personalità e del fatto, come precedenti specifici, assenza di resipiscenza, gravità del danno, modalità dell'azione e mancato risarcimento.
In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso contro il diniego delle attenuanti generiche deve essere specifico e misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva è inammissibile.
- Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche sulla base di elementi negativi quali precedenti specifici, mancanza di resipiscenza, gravità del danno, modalità della condotta e mancato ristoro del pregiudizio.
- Quando la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è congrua e non illogica, la censura in cassazione tende a risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma determinata dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24307/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24308/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24309/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24310/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24311/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24312/2026 del 02/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →