Cassazione Penale, Sentenza n. 6286/2022 del 22/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di omicidio aggravato di Domenico Belsito (commesso il 18/03/2004). Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e mancata distinzione tra la sua posizione e quella del fratello Nicola (violazione artt. 125 e 273 c.p.p.); 2) pedissequità del provvedimento rispetto alla richiesta del PM e mancanza di autonoma valutazione (art. 292 c.p.p. contestato); 3) difetti nella valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia (in particolare Andrea Mantella e Bartolomeo Arena), presunta circolarità delle fonti, insufficienza dei riscontri e valutazioni elusive dei dubbi sollevati dalla difesa.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso come infondato. Ha ritenuto che, sebbene nell'ordinanza del riesame risultino alcuni riferimenti lessicalmente confusivi alla posizione di Nicola Bonavota, tali imprecisioni non hanno disarticolato la solida base logico-indiziaria posta a fondamento della custodia cautelare. La Corte ha ritenuto adeguatamente valutata l'attendibilità dei collaboratori (Mantella e Arena), ha escluso un vizio decisivo di pedissequità del Tribunale rispetto alla richiesta del PM (richiamando l'onere del ricorrente di indicare i passaggi determinanti) e ha confermato che sentenze non definitive e dichiarazioni collaborative, se riscontrate e inserite in un quadro unificato di indizi, possono legittimamente contribuire a fondare i gravi indizi richiesti per le misure cautelari. Conseguentemente il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione del provvedimento all'istituto penitenziario.
Norme richiamate
Riferimento alla partecipazione in concorso nel reato (concorso di persone nel reato) quale qualificazione delle condotte contestate al ricorrente.
Riferimento alla partecipazione personale nell'evento omicidiario (esecutore materiale/partecipante), impiegato nella descrizione della fattispecie contestata.
Norme che disciplinano il delitto di omicidio e le aggravanti/figure connesse; applicate quale tipo di reato per cui è stata disposta la misura cautelare.
Aggravante applicata (es. per aver commesso il fatto con modalità aggravanti previste), richiamata nella qualificazione della condotta.
Riferimento alla partecipazione o all'aggravante connessa all'associazione di tipo mafioso; utilizzata per inquadrare il contesto associativo e la rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori.
Richiamato in tema di motivazione del provvedimento: il ricorrente deduceva insufficienza espositiva e confusione nella individuazione degli indizi; la Corte ha valutato la gravità della carenza e la sua incidenza sul giudizio.
Norma che disciplina i gravi indizi di colpevolezza necessari per le misure cautelari; il giudice di legittimità ha verificato che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza di tali indizi.
Richiamato nella doglianza sulla mancata autonoma valutazione del giudice rispetto alla richiesta del PM; la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha indicato specifici passi che dimostrassero la supina riproposizione della richiesta cautelare, e dunque la censura è risultata aspecifica.
art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen.
Richiami relativi alla valutazione probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori: tali dichiarazioni possono avere rilievo se supportate da elementi di riscontro e se provengono da patrimonio comune del sodalizio.
Menziato nel contesto dell'utilizzabilità delle sentenze non definitive: la Corte ha precisato che l'articolo disciplina l'uso delle sentenze irrevocabili nel giudizio di colpevolezza, ma non vieta che sentenze non definitive siano prese in considerazione come elementi indiziari nelle misure cautelari.
art. 238 comma 2-bis cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere la disciplina probatoria nel giudizio di responsabilità da quella applicabile alla valutazione cautelare; la Corte ha confermato che limiti posti per il giudizio di colpevolezza non si estendono integralmente all'area cautelare.
Norma che regola la condanna alle spese nei procedimenti davanti alla Corte di cassazione; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- La confusione lessicale o riferimenti erronei nella motivazione non comportano automaticamente l'annullamento se l'errore non è idoneo a intaccare la base logico-indiziaria decisiva per la misura cautelare.
- Per censurare la presunta pedissequità del giudice rispetto alla richiesta del PM è necessario indicare con precisione i passi dell'atto impugnato che dimostrano l'omessa autonoma valutazione e spiegare come ciò avrebbe potuto condurre a conclusioni diverse.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere valutate come gravi indizi se sono supportate da riscontri concreti, coerenti con il patrimonio informativo del gruppo criminale, e se la loro attendibilità è adeguatamente motivata dal giudice.
- Sentenze di condanna non definitive possono costituire elementi utili per la formazione del quadro indiziario ai fini cautelari; l'utilizzo deve però essere circoscritto e motivato, tenendo conto del diverso rilievo tra valutazione cautelare e giudizio di colpevolezza definitivo.
- In sede di controllo di legittimità sulle misure cautelari la Corte non sostituisce il giudizio di merito circa l'attendibilità delle fonti; verifica invece la presenza e la logicità della motivazione rispetto ai canoni normativi (art. 273 c.p.p. ecc.).
- La presunta circolarità delle dichiarazioni (de relato) deve essere esaminata nel contesto: se un fatto è patrimonio comune del gruppo, la pluralità di fonti indipendenti può concorrere a consolidare il riscontro indiziario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6040/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6041/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6042/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6044/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6047/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6048/2022 del 22/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →