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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21460/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Non è stata quindi riformata la sentenza di merito, che resta ferma quanto alla responsabilità per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi, proposti separatamente da due imputati e decisi congiuntamente, avevano ad oggetto la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro responsabilità per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 309/1990. Le censure deducevano, in modo ritenuto dalla Corte del tutto generico e aspecifico, la mancanza di un'idonea motivazione a sostegno dell'affermazione di responsabilità penale. La Corte di cassazione ha rilevato che la decisione impugnata era invece sorretta da un apparato argomentativo congruo, non viziato da illogicità e sostanzialmente conforme a quello del Tribunale. Ha inoltre ribadito che i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice richiamata per descrivere il reato ritenuto integrato nei giudizi di merito; la Corte non ne discute il contenuto sostanziale, ma solo la conferma della responsabilità già accertata

  • art. 581 c.p.p.

    i motivi di ricorso devono essere specifici, indicando le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta

  • art. 591 c.p.p.

    la mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la mera critica generica alla motivazione della sentenza impugnata non è sufficiente: è necessaria una censura specifica, con puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei dati fattuali che si assumono erroneamente valutati.
  • L'inammissibilità può essere dichiarata quando il ricorso si limiti a formule stereotipate o assertive, prive di reale confronto con l'apparato argomentativo della decisione impugnata.
  • La motivazione della sentenza di merito resiste al vaglio di legittimità quando risulti coerente, non manifestamente illogica e conforme nella sostanza alle decisioni di primo grado.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

Testo integrale

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