Cassazione Penale, Ordinanza n. 21460/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Non è stata quindi riformata la sentenza di merito, che resta ferma quanto alla responsabilità per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi, proposti separatamente da due imputati e decisi congiuntamente, avevano ad oggetto la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro responsabilità per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 309/1990. Le censure deducevano, in modo ritenuto dalla Corte del tutto generico e aspecifico, la mancanza di un'idonea motivazione a sostegno dell'affermazione di responsabilità penale. La Corte di cassazione ha rilevato che la decisione impugnata era invece sorretta da un apparato argomentativo congruo, non viziato da illogicità e sostanzialmente conforme a quello del Tribunale. Ha inoltre ribadito che i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata per descrivere il reato ritenuto integrato nei giudizi di merito; la Corte non ne discute il contenuto sostanziale, ma solo la conferma della responsabilità già accertata
i motivi di ricorso devono essere specifici, indicando le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta
la mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la mera critica generica alla motivazione della sentenza impugnata non è sufficiente: è necessaria una censura specifica, con puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei dati fattuali che si assumono erroneamente valutati.
- L'inammissibilità può essere dichiarata quando il ricorso si limiti a formule stereotipate o assertive, prive di reale confronto con l'apparato argomentativo della decisione impugnata.
- La motivazione della sentenza di merito resiste al vaglio di legittimità quando risulti coerente, non manifestamente illogica e conforme nella sostanza alle decisioni di primo grado.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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