Cassazione Penale, Sentenza n. 1651/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava le rispettive condanne: Romano per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, Coffa per favoreggiamento. Romano ha proposto tre motivi: 1) mancato riconoscimento dell'attenuante per dissociazione dall'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis, comma 3), sostenendo che si erano verificati tutti gli elementi richiesti e che le sue dichiarazioni avevano avuto un ruolo decisivo nell'accertamento; 2) vizio nel giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti in relazione al tentativo (secondo il giudice vano) di scagionare il coimputato Coffa; 3) vizio nella determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p., per mancata indicazione dei criteri rilevanti e sproporzione della pena. Coffa ha dedotto un unico motivo: errato diniego delle attenuanti generiche e mancata esclusione della recidiva, sostenendo che la condotta non dimostrava aumento di pericolosita sociale e che la recidiva non sarebbe correlata al fatto di reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Romano i tre motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: l'attenuante per dissociazione non può essere concessa sulla base della sola dichiarazione dell'imputato e risulta incompatibile con il tentativo di scagionare il coimputato; la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale è stata correttamente considerata equivalente e non subvalente rispetto alle attenuanti; la motivazione sulla determinazione della pena, seppur sintetica, è ritenuta sufficiente e immune da vizio di legittimità. Per Coffa il ricorso è inammissibile: il giudice di merito ha logicamente motivato il diniego delle attenuanti generiche in presenza di una biografia criminale allarmante e ha correttamente ritenuto sussistente la recidiva dato il progressivo incremento della pericolosità sociale. Entrambi i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'attenuante per dissociazione richiede elementi certi e univoci emergenti dagli atti processuali; non è sufficiente la sola dichiarazione dell'imputato e l'attenuante è incompatibile con comportamenti (es. tentativo di scagionare altro vertice criminale) che contrastano la reale dissociazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso è stato sintetizzato conformemente al disposto dell'articolo, ossia con l'osservanza delle formalita' di esposizione delle censure
La recidiva reiterata specifica e infraquinquennale può essere valutata come circostanza equivalente rispetto alle attenuanti; il suo accertamento richiede una valutazione della relazione tra precedenti e fatto di reato
Stabilisce il principio di equivalenza tra alcune aggravanti e le attenuanti in sede di determinazione della pena; applicato nel senso che la recidiva considerata dal giudice è stata ritenuta equivalente alle attenuanti generiche
Il giudice di merito deve indicare i criteri oggettivi e soggettivi usati per determinare la pena; tuttavia una motivazione anche sintetica che dia conto dei criteri seguiti può essere sufficiente e sottratta al sindacato di legittimità
Richiamato in relazione al delitto piu' grave contestato (resistenza a pubblico ufficiale); la Corte ha mantenuto la pena base per tale reato tenuto conto della gravità dei fatti
Massime di principio
- Per ottenere l'attenuante per dissociazione dall'associazione mafiosa non bastano dichiarazioni spontanee dell'imputato: servono riscontri oggettivi e univoci negli atti processuali.
- Un tentativo di scagionare coimputati, se provato o incompatibile con la tesi della dissociazione, può escludere il riconoscimento dell'attenuante per dissociazione.
- La recidiva reiterata specifica e infraquinquennale può essere considerata equivalente alle attenuanti; il giudice puo' valutare tale equivalenza e cio' limita il sindacato di legittimità sulla pesatura delle circostanze.
- La motivazione sulla determinazione della pena deve indicare i criteri rilevanti; tuttavia una motivazione sintetica che evidenzi i criteri adottati può essere adeguata e non censurabile in cassazione.
- In cassazione le censure di fatto prive di specificità o che ripropongono questioni di merito già decise in appello sono spesso dichiarate inammissibili; le questioni nuove devono essere introdotte tempestivamente e con adeguata base probatoria.
- Per contestare la recidiva in sede di pena il difensore deve dimostrare la mancanza di una relazione qualificata tra precedenti e fatto di reato, evidenziando l'assenza di incremento di pericolosità sociale.
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