Cassazione Penale, Sentenza n. 30947/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su due motivi: (1) violazione dell'art. 420 ter c.p.p. per mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore all'udienza del 4/10/2018 e conseguente revoca (implicita o meno) dell'ordinanza ammissiva dei testimoni, con pretesa nullità che avrebbe impedito alla difesa di eccepire nei termini; (2) vizio di motivazione per omissione della Corte di appello nel pronunciarsi sulle ragioni poste a fondamento dell'appello circa il rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento, con conseguente presunta lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che: all'udienza del 4/10/2018 non si sia svolta alcuna attività processuale che abbia effettivamente pregiudicato il diritto di difesa; non vi fu formale revoca dei testi della difesa e, comunque, alla successiva udienza del 17/1/2019 il difensore non eccepì né insistette per l'audizione dei testi, sicché eventuali nullità si considerano sanate ai sensi dell'art. 182 c.p.p.; le doglianze erano inoltre non sufficientemente specifiche circa la rilevanza delle deposizioni non assunte. Quanto alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p., novellato dal d.lgs. n.150/2022), la Corte ha ricordato la possibilità di applicazione anche nei giudizi pendenti ma ha escluso la sua operatività nel caso concreto: la richiesta difensiva era generica e i fatti (sistema di fatturazioni inesistenti e una fattura contestata con imponibile di 127.000 euro e IVA 26.670) non consentono di qualificare la condotta come di particolare tenuità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; confermata la condanna di merito a 2 anni di reclusione per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n.74/2000.
Norme richiamate
Norma sostanziale del reato contestato (illecito tributario/frode fiscale); la Corte ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato in qualità di amministratore per fatturazioni inesistenti, confermando la condanna di merito.
Riguarda la disciplina del legittimo impedimento del difensore; la Corte ha valutato che l'eventuale mancato riconoscimento non ha determinato un pregiudizio concreto al diritto di difesa nel caso di specie.
Regola la decadenza dalle nullità non immediatamente denunciate e la loro sanatoria: la Corte ha ritenuto che l'omessa deduzione tempestiva della nullità abbia comportato la sua sanatoria.
Limita l'estensione degli effetti di una nullità agli atti successivi solo se vi è stato effettivo condizionamento; la Corte ha applicato questo principio per escludere la invalidità degli atti successivi.
art. 131-bis c.p. (come novellato dal d.lgs. n.150/2022)
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato che, pur essendo applicabile anche ai procedimenti pendenti, richiede un esame fattuale specifico e non può essere riconosciuta se i fatti e gli importi indicano condotta non tenue.
Consente alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio questioni di non punibilità anche in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha richiamato questa possibilità ma ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis per i motivi esposti.
Stabilisce l'obbligo di sostenere le spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese.
Massime di principio
- La mancata autorizzazione di un rinvio per legittimo impedimento del difensore non determina automaticamente la nullità degli atti successivi: occorre valutare se vi sia stato un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Se nessuna attività processuale rilevante è stata compiuta nell'udienza mancata, la nullità può essere considerata priva di effetti sostanziali.
- Eventuali nullità di ordine generale sono sanate se non dedotte tempestivamente; l'eccezione deve essere sollevata nella prima udienza utile, altrimenti si applica la sanatoria ex art. 182 c.p.p.
- La revoca (anche implicita) dell'ordinanza ammissiva dei testimoni è una questione da dedurre immediatamente e richiede che la difesa specifichi quali prove non acquisite siano determinanti per la decisione: in sede di cassazione le censure devono indicare con precisione la rilevanza delle prove non assunte.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) può essere invocata anche nei procedimenti pendenti alla data della riforma, ma richiede una valutazione fattuale puntuale; non è applicabile quando il fatto sia inserito in un contesto organizzato o gli importi siano rilevanti.
- In sede di cassazione la Corte può rilevare d'ufficio questioni sostanziali (anche in caso di ricorso inammissibile), ma non può rimettere in discussione libremente i fatti definitivamente accertati nelle sentenze di merito.
- Le doglianze generiche, prive di indicazione specifica delle prove e della loro importanza, sono destinate a essere respinte; è necessario dimostrare il nesso tra prova non assunta e possibile diverso esito del giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30771/2023 del 17/07/2023
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30772/2023 del 17/07/2023
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30773/2023 del 17/07/2023
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30774/2023 del 17/07/2023
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30775/2023 del 17/07/2023
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30776/2023 del 17/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →