Cassazione Civile, Ordinanza n. 27096/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il classamento catastale di un immobile adibito a destinazione speciale, ubicato in Roma, per il quale la contribuente aveva presentato procedura DOCFA con causale "Fusione – diversa distribuzione degli spazi interni" proponendo una rendita catastale inferiore. L'Ufficio aveva confermato la categoria D/8 ma aveva rettificato la rendita sulla base di una stima diretta e di un sopralluogo, ritenendo che vi fosse stato un frazionamento dell'unità immobiliare e valorizzando una diversa consistenza e un diverso valore economico dell'immobile. La C.T.R. aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo insufficiente la motivazione dell'avviso di accertamento e non adeguatamente dimostrata la congruità della rendita. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 7 L. 212/2000, sostenendo che l'avviso era sufficientemente motivato perché recava gli elementi della stima e la documentazione tecnica allegata; 2) violazione delle norme sul catasto edilizio urbano e sul classamento degli immobili speciali, lamentando che la C.T.R. non avesse correttamente valutato la stima diretta, le discordanze tra le superfici dichiarate e quelle rilevate e le potenzialità reddituali dell'immobile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha affermato che, in tema di classamento DOCFA basato su stima diretta, l'obbligo di motivazione dell'avviso può essere assolto mediante l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, soprattutto quando le ragioni della rettifica attengono a una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene e non alla contestazione di elementi di fatto del contribuente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione e rinviato alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, affinché si conformi ai principi enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
l'avviso di accertamento deve essere motivato, ma nel classamento DOCFA fondato su stima diretta la motivazione può ritenersi sufficiente se indica gli elementi oggettivi e le ragioni tecniche della rettifica, specie quando la documentazione richiamata è conosciuta o conoscibile dal contribuente
art. 2 D.L. 16/1993 conv. in L. 75/1993
costituisce la base normativa della procedura DOCFA richiamata per l'attribuzione della rendita catastale
disciplina la procedura DOCFA e il relativo classamento su stima diretta
L. 11 agosto 1939, n. 1249
richiamata come norma del sistema catastale applicabile al classamento degli immobili
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
richiamato tra le norme che regolano il catasto edilizio urbano
art. 11 D.L. 14 marzo 1988, n. 70 conv. in L. 13 maggio 1988, n. 154
richiamato tra le norme di riferimento del classamento catastale
richiamato per il principio secondo cui i fabbricati a destinazione speciale o particolare devono essere classificati mediante stima diretta
Massime di principio
- Nel classamento catastale effettuato mediante procedura DOCFA e stima diretta, l'avviso di attribuzione della rendita non è viziato da difetto di motivazione se indica i dati oggettivi acclarati e la classe o rendita attribuita, quando le ragioni della rettifica sono desumibili dal procedimento partecipato e dalla documentazione tecnica.
- Se la rettifica della rendita deriva da una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene e non dalla contestazione di elementi di fatto completamente nuovi rispetto alla dichiarazione del contribuente, la motivazione può essere sintetica; se invece l'Ufficio disattende specifici elementi fattuali dichiarati, la motivazione deve essere più analitica.
- Nel giudizio sul classamento di immobili a destinazione speciale o particolare, il giudice tributario deve valutare in modo adeguato le potenzialità reddituali dell'immobile e la coerenza della stima diretta, senza limitarsi a censurare la motivazione dell'atto quando questa consenta comunque di comprendere la pretesa.
- La mancata allegazione integrale della relazione tecnica estimativa all'avviso non comporta, di per sé, nullità o difetto di motivazione, se la relazione è comunque conoscibile dal contribuente nell'ambito di un procedimento fortemente partecipativo.
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