Cassazione Civile, Ordinanza n. 03888/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento TARSU relativo all'anno 2011 emesso nei confronti della società contribuente in relazione a un centro commerciale integrato. La questione centrale era se la società potesse essere qualificata come soggetto gestore dei servizi comuni del centro e, quindi, come obbligata in solido al pagamento del tributo ai sensi dell'art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993. In primo grado e nel precedente giudizio di appello era stata affermata tale qualifica sulla base di alcune clausole dei contratti di fitto d'azienda; la Cassazione, con precedente ordinanza rescindente, aveva però cassato la decisione perché tale conclusione non risultava adeguatamente motivata e rinviava al giudice di merito per un nuovo esame delle prove documentali. Nel giudizio di rinvio la CTR ha rigettato l'appello, valorizzando anche il mancato assolvimento degli obblighi dichiarativi da parte della contribuente e l'assenza di prova della contestazione delle superfici e della regolarità della posizione TARSU. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato: 1) errata valutazione delle prove e delle clausole contrattuali, oltre a violazione della normativa TARSU e vizio motivazionale; 2) violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del decisum rescindente e difetto assoluto di motivazione; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per erronea allocazione dell'onere della prova sul contribuente; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la liquidazione delle spese di lite in suo danno.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di rinvio si fosse discostato dai limiti segnati dalla precedente pronuncia rescindente. In particolare, la CTR aveva fondato la decisione su argomentazioni inconferenti o comunque estranee ai presupposti già fissati dalla Cassazione, introducendo profili nuovi (come gli obblighi dichiarativi del contribuente) e trascurando invece il necessario riesame delle prove documentali volto a verificare se esistesse una prova positiva della qualità di gestore dei servizi comuni e del conseguente presupposto impositivo. Sono stati quindi assorbiti gli altri due motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 63, comma 3
La responsabilità solidale per la tassa rifiuti del soggetto che gestisce i servizi comuni di un centro commerciale integrato deve essere accertata in base al concreto presupposto impositivo e alla prova documentale, non potendo derivare da affermazioni apodittiche o da clausole contrattuali non idonee, da sole, a fondare la qualifica gestoria.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi alla pronuncia rescindente e non può fondare la decisione su questioni nuove o estranee ai principi fissati dalla Cassazione.
L'onere probatorio va ripartito secondo il titolo della pretesa; nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto che la CTR avesse impropriamente posto a carico del contribuente la prova di profili che, nel perimetro tracciato dal rinvio, dovevano essere nuovamente verificati sulla base delle prove già in atti.
La censura sulle spese è rimasta assorbita per effetto dell'accoglimento dei primi due motivi e della cassazione con rinvio.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito è vincolato alla pronuncia rescindente e ai suoi presupposti logico-giuridici: non può introdurre questioni nuove, né risolvere la controversia su basi incompatibili con quanto già statuito dalla Cassazione.
- Quando una decisione di cassazione con rinvio impone di colmare un deficit motivazionale sul presupposto impositivo, il giudice di rinvio deve procedere a un effettivo riesame delle prove documentali rilevanti, dando conto in motivazione della sussistenza o insussistenza del presupposto contestato.
- In materia di TARSU dovuta per centri commerciali integrati, la qualifica di gestore dei servizi comuni e la conseguente responsabilità solidale non possono essere affermate in modo apodittico, ma richiedono una positiva dimostrazione del relativo assetto fattuale e contrattuale.
- Il difetto di prova del presupposto impositivo non può essere surrogato dal richiamo, non pertinente al thema decidendum, di obblighi dichiarativi del contribuente se tali profili non rientrano nel perimetro tracciato dalla sentenza rescindente.
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