Cassazione Civile, Ordinanza n. 25590/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del 90% delle imposte versate negli anni 1990-1992, presentata dal contribuente in applicazione dell’art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; l’Agenzia delle Entrate aveva appellato, ma la CTR aveva dichiarato l’appello inammissibile perché tardivo, ritenendo applicabile il termine lungo semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., dell’art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 58 e 46, comma 17, L. n. 69 del 2009, sostenendo che il termine semestrale non potesse applicarsi perché il giudizio di primo grado era stato instaurato prima del 4 luglio 2009.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso: la modifica dell’art. 327 c.p.c. operata dalla L. n. 69 del 2009, che ha ridotto da un anno a sei mesi il termine lungo per impugnare, si applica solo ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge, cioè dal 4 luglio 2009. Poiché il giudizio davanti alla CTP era iniziato nel 2008, la CTR non poteva applicare il termine semestrale e dichiarare tardivo l’appello dell’Agenzia. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Regione Siciliana, in diversa composizione, affinché prosegua il giudizio e provveda anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
La riduzione del termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi opera solo per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; non rileva la data di instaurazione di eventuali fasi o gradi successivi.
art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992
Norma richiamata in relazione al processo tributario e al regime delle impugnazioni.
La disciplina transitoria rende applicabile la nuova formulazione dell’art. 327 c.p.c. solo ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge.
art. 46, comma 17, L. n. 69 del 2009
Richiamato insieme alla disciplina transitoria della riforma del termine lungo di impugnazione.
Il ricorso incidentale condizionato è stato riqualificato come istanza di decisione della causa nel merito da parte della Corte, ma la Corte ha comunque ritenuto necessario il rinvio per ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo è stato formulato come denuncia di nullità per violazione di norme processuali sulla tempestività dell’appello.
Massime di principio
- La modifica del termine lungo di impugnazione prevista dall’art. 327 c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 2009, si applica solo ai giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009, in forza della disciplina transitoria.
- Ai fini dell’applicazione del nuovo termine di impugnazione, rileva la data di instaurazione del giudizio di primo grado e non quella di eventuali fasi o gradi successivi.
- Nel processo tributario, la tardività dell’appello non può essere dichiarata applicando il termine semestrale della riforma del 2009 se il giudizio originario era stato incardinato prima dell’entrata in vigore della legge.
- Quando la decisione d’appello è cassata per erronea declaratoria di inammissibilità e la causa richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte deve rinviare al giudice di merito in diversa composizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25552/2022 del 31/08/2022
- ordinanza_civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25553/2022 del 31/08/2022
- ordinanza_civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25554/2022 del 31/08/2022
- ordinanza_civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25555/2022 del 31/08/2022
- ordinanza_civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25556/2022 del 31/08/2022
- ordinanza_civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25562/2022 del 31/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →