Cassazione Penale, Ordinanza n. 18624/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'interessato senza la necessaria sottoscrizione di un difensore cassazionista. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stato esaminato il merito della declaratoria di inammissibilità del reclamo resa dal Magistrato di sorveglianza.
Esito
Favorevole al resistente (magistrato)
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto del Magistrato di sorveglianza di Livorno che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di reclamo per insussistenza delle condizioni previste dagli artt. 69, comma 6, lett. a), e 35-bis ord. pen. La Corte non è entrata nel merito di tale decisione, perché ha rilevato un vizio preliminare dell'atto di impugnazione: il ricorso era stato proposto personalmente dall'interessato, mentre, nel giudizio di legittimità, avrebbe dovuto essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Per questo motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano.
Norme richiamate
art. 69, comma 6, lett. a), ord. pen.
è richiamato come norma posta a fondamento del decreto del Magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile il reclamo per difetto delle condizioni previste dalla disposizione
è richiamato insieme all'art. 69 ord. pen. quale base normativa della declaratoria di inammissibilità del reclamo
indicato come norma che, a seguito delle modifiche della legge n. 103 del 2017, impone che l'impugnazione sia sottoscritta dal difensore abilitato al patrocinio in cassazione
indicato come norma che richiede la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale
richiamato come base per la dichiarazione di inammissibilità de plano del ricorso
richiamata quale fonte delle modifiche che hanno introdotto il regime formale dell'impugnazione e la definizione de plano dell'inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'impugnazione deve essere sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso proposto personalmente dalla parte è inammissibile.
- L'inammissibilità per difetto di una valida sottoscrizione del ricorso integra un vizio preliminare che consente la declaratoria de plano, senza esame del merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale richiamata dalla Corte.
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