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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23111/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici, in anni diversi, avevano frequentato corsi universitari di specializzazione in medicina e avevano agito per ottenere la remunerazione prevista dalle direttive comunitarie richiamate, ovvero, in subordine, il risarcimento del danno per mancata attuazione di tali direttive. I giudici di merito avevano inizialmente rigettato le domande per difetto di prova, ma la decisione di appello era stata cassata con rinvio sulla base del principio per cui il medico iscritto prima del 1991 che non abbia percepito alcuna remunerazione deve provare solo la frequenza del corso senza remunerazione. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello aveva condannato la Presidenza del Consiglio al pagamento di somme diverse, riconoscendo per alcuni medici il risarcimento anche per gli anni di corso successivi al 1° gennaio 1983 e, per altri, applicando per gli anni successivi alla vigenza del d.lgs. n. 257 del 1991 il più elevato trattamento economico previsto da tale decreto. La Presidenza del Consiglio ha ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha contestato il diritto al risarcimento per i medici che avevano iniziato il corso prima del 1982, sostenendo che nulla fosse dovuto a chi avesse avviato la specializzazione anteriormente alla direttiva 82/76; con il secondo ha censurato la liquidazione del danno per i medici che avevano iniziato prima del d.lgs. n. 257 del 1991, sostenendo che non fosse applicabile il trattamento economico più favorevole previsto da quel decreto per gli anni successivi alla sua entrata in vigore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la riconoscibilità del risarcimento anche per i medici che avevano iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, ma limitatamente al periodo successivo al 1° gennaio 1983 e solo se la specializzazione rientrava tra quelle comuni a più Stati membri e contemplate dalle direttive richiamate. Ha invece accolto il secondo motivo, cassando sul punto la sentenza impugnata e decidendo nel merito: ha escluso che ai medici già iscritti a corsi di specializzazione prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991 spettasse il trattamento economico più elevato previsto da tale decreto per gli anni successivi, riconoscendo per l’intera durata del corso soltanto l’importo di euro 6.713,94 annui stabilito dalla legge n. 370 del 1999. Di conseguenza ha confermato il diritto di alcuni controricorrenti a somme a titolo risarcitorio e ha rideterminato le somme dovute a ciascuno, con interessi dal 26 luglio 2001. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità nei rapporti con due controricorrenti, e ha regolato le spese del giudizio di merito secondo soccombenza per gli altri.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso in cassazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 2043 c.c.

    base della domanda risarcitoria per mancata attuazione delle direttive comunitarie

  • art. 11 legge 19 ottobre 1999, n. 370

    parametro di liquidazione del risarcimento per i medici specializzandi privi di remunerazione

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    ha tardivamente attuato il diritto comunitario; il suo trattamento economico si applica solo agli iscritti a corsi dall’anno accademico 1991-1992, non a chi fosse già iscritto prima

  • Direttiva CEE 75/362

    insieme alle altre direttive costituisce il quadro eurounitario sulla formazione e remunerazione degli specializzandi

  • Direttiva CEE 75/363

    interpretabile nel senso che le formazioni specialistiche comuni a più Stati e menzionate negli artt. 5 e 7 danno diritto alla remunerazione adeguata dal 1° gennaio 1983 se proseguite oltre tale data

  • Direttiva CEE 82/76

    la mancata attuazione entro il termine ha fondato il diritto al risarcimento per il periodo successivo al 1° gennaio 1983; il diritto opera anche per corsi iniziati prima del 29 gennaio 1982 se proseguiti dopo tale data e dopo la scadenza del termine di recepimento

  • Direttiva CEE 93/16

    richiamata nel ricorso come parte del quadro normativo in materia di specializzazioni mediche

  • art. 2, par. 1, lett. c), direttiva 75/363/CEE

    richiamato per delimitare le formazioni specialistiche oggetto di remunerazione adeguata

  • art. 3, parr. 1 e 2, direttiva 75/363/CEE

    richiamato per la disciplina della formazione specialistica rilevante ai fini della remunerazione

  • art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991

    ha disciplinato il trattamento economico degli specializzandi, ma solo per i corsi cui il decreto era applicabile

  • art. 8, comma 2, d.lgs. n. 257 del 1991

    "le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'anno accademico 1991-1992"

    esclude l’applicabilità del più favorevole trattamento economico agli specializzandi già iscritti prima dell’anno accademico 1991-1992

  • art. 5 direttiva 75/362/CEE

    richiamato per identificare le specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri o a due o più Stati

  • art. 7 direttiva 75/362/CEE

    richiamato per identificare le specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri o a due o più Stati

Massime di principio

  • Il medico specializzando che agisca per la mancata attuazione delle direttive europee sulla formazione specialistica non deve provare, ai fini del diritto al risarcimento, che il corso fosse esclusivo e a tempo pieno, essendo sufficiente la prova della frequenza del corso senza percezione di remunerazione.
  • La remunerazione adeguata spetta anche alle formazioni specialistiche iniziate prima della direttiva del 1982, ma soltanto per il periodo successivo al 1° gennaio 1983 e purché la specializzazione rientri tra quelle comuni a più Stati membri e contemplate dalla normativa eurounitaria rilevante.
  • Per i corsi di specializzazione iniziati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991, il trattamento economico più favorevole previsto da tale decreto non si estende agli anni di frequenza successivi alla sua entrata in vigore; continua invece ad applicarsi il parametro liquidatorio fissato dalla legge n. 370 del 1999 per l’intera durata del corso.
  • In tema di risarcimento da mancata attuazione delle direttive sui medici specializzandi, il diritto va commisurato al periodo effettivamente coperto dall’inadempimento statale, con decorrenza dal momento in cui è scaduto il termine di recepimento della direttiva e non sull’intera durata dell’anno accademico se solo una sua frazione è successiva a tale termine.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PA
RamiResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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