Cassazione Civile, Ordinanza n. 35261/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione prefettizia. La sanzione amministrativa era stata irrogata per violazione dell'art. 46-ter della legge n. 298/1974, perché nel corso di un trasporto internazionale di merci, costituito dal trasporto di 20 motociclette, mancavano i documenti di accompagnamento. Nel giudizio di merito era stato ritenuto che il trasporto non potesse qualificarsi come effettuato per conto proprio, poiché svolto nell'ambito di un'attività commerciale finalizzata al noleggio dei motocicli e al conseguimento del corrispettivo, senza prova che il noleggio fosse soltanto complementare e accessorio rispetto all'attività principale; da ciò era stata esclusa anche l'applicabilità dell'esonero autorizzatorio previsto dal Regolamento CE n. 1072/2009. In Cassazione il ricorrente ha dedotto omessa e/o falsa applicazione dell'art. 1 della Convenzione sul trasporto internazionale di merci, dell'art. 31 l. n. 298/1974, degli artt. 1 e 5, lett. d), del Regolamento CE n. 1072/2009, degli artt. 10 e 17 della legge austriaca sul trasporto merci e dell'art. 179, commi 2 e 29, cod. strada, sostenendo che il trasporto dovesse essere considerato privato per conto proprio e non commerciale/a titolo oneroso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo si limitasse al mero richiamo delle disposizioni normative invocate, senza articolare critiche specifiche, chiare e puntuali contro la ratio decidendi della sentenza impugnata e senza indicare errori di diritto effettivamente idonei a infirmarla. Non sono state liquidate spese, poiché la Prefettura intimata non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 46-ter legge n. 298 del 1974
Norma sanzionatoria richiamata come base dell'ordinanza-ingiunzione per trasporto internazionale di merci privo dei documenti di accompagnamento.
Richiamato per individuare le condizioni del trasporto per conto proprio, ritenute insussistenti nel caso concreto dal giudice di merito.
art. 1 della Convenzione sul trasporto internazionale di merci
Invocato dal ricorrente a sostegno della tesi del trasporto privato/per conto proprio.
art. 1 Regolamento CE n. 1072/2009
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del trasporto internazionale di merci e ai titoli autorizzativi.
art. 5, lett. d), Regolamento CE n. 1072/2009
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'esonero da autorizzazione nel caso di trasporto non commerciale.
artt. 10 e 17 della legge sul trasporto merce della Repubblica dell'Austria
Norme straniere invocate dal ricorrente, senza specifica elaborazione da parte della Corte nel merito.
art. 179, commi 2 e 29, codice della strada
Richiamato dal ricorrente per la qualificazione del trasporto come effettuato per conto proprio e per il regime sanzionatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma applicata per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente il generico richiamo di norme asseritamente violate: occorre formulare censure specifiche, chiare e puntuali, capaci di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Quando il giudice di merito qualifica un trasporto come commerciale e non come trasporto per conto proprio, la censura di legittimità deve contestare in modo argomentato gli elementi fattuali e giuridici posti a base di tale qualificazione, non limitarsi a una mera contrapposizione assertiva.
- La deduzione di violazioni di legge, per essere scrutinabile in Cassazione, deve evidenziare concretamente l'errore di sussunzione o di interpretazione e non risolversi in un elenco di disposizioni astrattamente invocate.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ove previsto dalla legge.
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