Cassazione Civile, Ordinanza n. 24902/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra una società e un dipendente. Il giudice di merito aveva confermato la condanna del datore di lavoro a corrispondere una somma mensile di euro 951 a titolo di superminimo, a ripristinare il trattamento retributivo fino a marzo 2015 e a restituire le somme trattenute da aprile 2015 in poi. Secondo i giudici di merito, l'emolumento corrisposto per lungo tempo in busta paga traeva origine da ordini di servizio che avevano forfettizzato prestazioni straordinarie, ma col tempo si era stabilizzato assumendo natura di superminimo individuale. La società ricorre per un solo motivo, denunciando violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell'art. 1362 c.c., sostenendo che la corte d'appello avrebbe attribuito al lavoratore un superminimo non domandato, mentre la pretesa originaria riguardava solo un compenso per lavoro straordinario non richiesto; lamenta quindi un vizio di extrapetizione e una errata valutazione del contenuto della domanda e delle allegazioni del lavoratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza di extrapetizione perché la domanda introduttiva era diretta a ottenere il pagamento dell'emolumento mensile di euro 951,01 e il ripristino del trattamento retributivo, sicché il giudice di merito si è limitato a qualificare giuridicamente la pretesa come domanda di superminimo. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c., osservando che il richiamo alla natura originaria di compenso per lavoro straordinario serviva solo a descrivere la genesi dell'emolumento, poi divenuto nel tempo un superminimo stabile e non più un corrispettivo dello straordinario. La sentenza impugnata è stata considerata conforme al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla giurisprudenza secondo cui un compenso forfettario per straordinario, se corrisposto a lungo e non correlato alla prestazione effettivamente resa, può trasformarsi in attribuzione retributiva stabile non riducibile unilateralmente dal datore. La ricorrente è stata condannata alle spese e, per quanto dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
il giudice non ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché ha deciso entro i limiti della domanda, limitandosi a qualificarla giuridicamente
non vi è violazione della regola di valutazione delle prove o del fatto non contestato, poiché le allegazioni del lavoratore sulla genesi dell'emolumento non escludevano la successiva qualificazione come superminimo
richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione della domanda e della vicenda sostanziale, ma la doglianza è stata ritenuta infondata
art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/02
riconosciuti i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- La domanda giudiziale va identificata avuto riguardo al bene della vita richiesto e al contenuto sostanziale della pretesa, non alla sola qualificazione giuridica prospettata dalla parte: il giudice può riqualificare la domanda senza incorrere in extrapetizione se resta entro il petitum sostanziale.
- Un emolumento corrisposto forfettariamente per un lavoro straordinario, se viene erogato stabilmente per un lungo periodo e non è più correlato all'entità presumibile della prestazione straordinaria, può assumere natura di superminimo individuale e confluire nella retribuzione ordinaria.
- La contestazione che un compenso sia nato come corrispettivo dello straordinario non impedisce di ritenere che, nel tempo, la sua funzione sia mutata: rileva la connotazione attuale dell'attribuzione economica, desumibile dalla stabilità dell'erogazione e dalla sua progressiva autonomia rispetto alla prestazione originaria.
- Non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice attribuisce una diversa qualificazione giuridica alla medesima pretesa economica già specificamente domandata, purché non introduca un bene della vita ulteriore e diverso.
- Un superminimo individuale, una volta entrato stabilmente nella struttura della retribuzione, non può essere unilateralmente ridotto o soppresso dal datore di lavoro solo richiamando la sua origine storica in una forfettizzazione dello straordinario.
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